Ribaltata in Cassazione la sentenza di proscioglimento da parte dei Giudici del merito di un uomo finito a giudizio per violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver reiteratamente omesso di versare il mantenimento ai figli minori

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figli minori, essendo l’abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione.

Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza n. 22523/2020 pronunciandosi sulla vicenda di un uomo accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ai sensi dell’art. 570 del codice penale, avendo omesso per diversi mesi il versamento del contributo per il mantenimento dei figli minori delle somme stabilite dal Tribunale.

I Giudici del merito avevano ritenuto di prosciogliere l’imputato riconoscendo ex art. 131 bis c.p. la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Una decisione contestata davanti alla Suprema Corte dal Procuratore della Repubblica che sottolineava come l’uomo, tra l’altro, avesse versato importi minori di quelli dovuti, ponendo, pertanto, in essere condotte criminose reiterate, ostative al riconoscimento dell’istituto.

I Giudici Ermellini hanno dapprima ricordato sinteticamente che, in base al D.Lgs. n. 28/2015 ai fini dell’esclusione della punibilità è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: 1) il reato sia punito con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena; 2) l’offesa sia di particolare tenuità, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1; 3) il comportamento dell’imputato non sia abituale.

Il terzo comma dell’art. 131-bis c.p. – proseguono dal Palazzaccio – chiarisce poi che il comportamento può definirsi “abituale”: a) nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; b) nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; c) nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Su tali basi, il Supremo Collegio ha ritenuto fondate le doglianze della parte ricorrente.

Secondo la ricostruzione storico-fattuale della vicenda compiuta dal Giudice di merito, infatti, a fronte dell’obbligo stabilito dal Tribunale civile al versamento di un assegno mensile di 400 euro mensili per il mantenimento dei figli minori oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla prole, l’imputato, per quattro mensilità, aveva omesso di versare l’importo dovuto; per due mensilità, inoltre, aveva adempiuto solo parzialmente all’obbligo di natura economica versando rispettivamente 300 euro e 150 euro; infine, durante tutto l’intervallo interessato dalla contestazione aveva provveduto solo parzialmente al rimborso delle spese straordinarie.

Il comportamento delittuoso posto in essere, quindi, non poteva ritenersi occasionale o isolato, essendosi sostanziato nella reiterata violazione all’obbligo di natura economica (sia radicale, sia parziale), per un significativo arco temporale: esso doveva, pertanto, ritenersi abituale secondo la definizione data dall’art. 131-bis c.p., comma 3.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Divorzio, i parametri per determinare il mantenimento dei figli

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui