Respinto il ricorso di un uomo che, in seguito a un incidente con l’automobile appena acquistata, chiedeva alla concessionaria il ristoro dei danni subiti per inadempimento del contratto di compravendita
In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene, con la conseguenza che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore. E’ il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16073/2020.
I Giudici Ermellini si sono pronunciati sul ricorso di un automobilista che, appena due giorni dopo l’acquisto del proprio veicolo, mentre era alla guida del mezzo, percorrendo l’autostrada A24, ne aveva perso il controllo, cappottandosi con gravi danni alla vettura e riportando lesioni personali, a causa dello scoppio improvviso del pneumatico anteriore sinistro, il quale era da considerarsi determinato dallo stato di usura dello stesso.
L’uomo aveva quindi citato in giudizio la concessionaria per inadempimento ai sensi dell’art. 1494 c.c. per i vizi del mezzo venduto, chiedendo il risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali derivanti dal sinistro.
In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda condannando la convenuta, al pagamento dei danni patrimoniali nella misura di euro 10.043,00, e nell’ammontare di euro 10.000,00 per i danni fisici e morali, oltre alle spese del giudizio. La Corte di appello aveva tuttavia ribaltato la decisione, rigettando la pretesa risarcitoria dell’attore, con la sua conseguente condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Per il Collegio territoriale, infatti, l’acquirente del veicolo non aveva fornito la prova (come era suo onere) dell’esistenza del vizio intrinseco del mezzo con riferimento allo stato dei suoi pneumatici.
La Cassazione ha ritenuto di condividere le argomentazioni del Giudice a quo, confermandone la decisione. Gli Ermellini hanno evidenziato come “a fronte del riscontro offerto dalla venditrice di aver consegnato un’automobile conforme alle caratteristiche del tipo ordinario destinata a circolare regolarmente – l’originario attore non era riuscito ad assolvere adeguatamente all’onere su di lui incombente circa l’esistenza del vizio intrinseco del veicolo riguardante lo stato usurato e pericoloso dei suoi pneumatici, non potendosi, peraltro, escludere che il sinistro dedotto in giudizio potesse essere stato causato anche dall’asfalto reso viscido dalla pioggia”.
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