Secondo la Corte di Cassazione va punito il mero inadempimento degli obblighi stabiliti dal giudice anche verso i maggiorenni, purché economicamente non autonomi.
La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 8883/2018, ha fornito chiarimenti in merito al mantenimento del figlio maggiorenne.
Secondo i giudici, infatti, non integra il reato previsto dall’art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti: la norma citata, infatti, prevede come soggetti passivi solo i figli minori, inabili al lavoro.
Tuttavia, la Corte fa una precisazione importante.
L’art. 12-sexies della legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio), delinea una fattispecie di reato autonoma rispetto a quelle definite ai commi primo e secondo dell’art. 570 c.p..
Questo infatti punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi.
La Cassazione, nel caso di specie, ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 12-sexies della legge n. 898/1970 e 570, secondo comma, del codice penale nei confronti di un padre.
Questi aveva ripetutamente fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, affidato alla madre.
Infatti aveva omesso di versare la somma mensile fissata per il mantenimento dal Tribunale con la sentenza di divorzio.
In Cassazione, l’imputato ha dedotto l’illegittimità della pena applicata. A suo avviso la Corte d’appello aveva operato un’errata commistione tra la disciplina di cui agli artt. 570 c.p. e 12-sexies legge cit. nel dare quantificazione alla pena.
La difesa ha sostenuto che l’art. 12-sexies cit. operi un richiamo al primo e non al secondo comma dell’art. 570 c.p. e alla pena alternativa ivi prevista, in quanto opzione più favorevole all’imputato.
In realtà, precisa la Cassazione, l’art. 12-sexies della legge cit. delinea una fattispecie di reato autonoma rispetto a quelle definite ai commi primo e secondo dell’art. 570 c.p., tra le quali solo quella prevista dal primo comma si pone in una posizione di affinità con il reato di cui all’art. 12 sexies.
In base a questa premessa, è stata formulata la sentenza dei giudici.
Infatti, il reato previsto dal primo comma dell’art. 570 c.p., si configura tutte le volte in cui un soggetto violi i doveri di assistenza materiale in veste di coniuge e di genitore previsti dalle norme del coniuge civile.
Invece, il secondo comma tutela i vincoli di solidarietà del matrimonio, che risultano attenuati nel caso di separazione o di allontanamento del vincolo. Questi si sostanziano nel non far mancare i mezzi di sussistenza necessari.
Se nel primo caso si assiste a una violazione di obblighi materiali, nel secondo, invece, la punibilità della condotta non prescinde da una valutazione sullo stato di necessità dell’avente diritto.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’Appello non è incorsa in errore nel determinare la pena.
Infatti, il coniuge separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori viola il secondo comma dell’art. 570 c.p e per siffatta condotta va applicato il relativo trattamento sanzionatorio.
La Cassazione ricorda un altro aspetto. In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l’obbligo morale sanzionato dal primo comma dell’art. 570 c.p., sia quello economico sanzionato dal secondo comma, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro. Pertanto, sono destinate a venir meno con l’acquisita capacità di agire da parte del minore dovuta al raggiungimento della maggiore età.
Una conclusione che è sostenuta, nel primo caso, dal richiamo dell’esercizio della potestà genitoriale. Mentre, nel secondo, dal riferimento testuale ai discendenti di minore età con una previsione che differenzia la fattispecie da quella di cui all’art 12-sexies della legge n. 898/1970.
Ne discende, dunque, che l’art. 570, secondo comma, n. 2, c.p. prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro. Mentre al contrario non integra tale reato la diversa violazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non inabile al lavoro anche se studente.
In conclusione, l’art. 12-sexies della legge n. 898/1970 punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio in favore dei figli, senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi.
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