Nell’ipotesi in cui la domanda di mantenimento del minore sia stata presentata dopo la cessazione della coabitazione l’obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre dall’espressa domanda della parte

La decisione del Tribunale per i Minorenni relativa all’obbligo di mantenimento, ai sensi dell’art. 148 cod. civ., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure – se successiva – dall’ effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8816/2020 pronunciandosi sul ricorso di una donna che chiedeva di vedersi riconosciuto il diritto alla percezione del mantenimento per il figlio minore nella misura stabilita dalla Corte d’appello in sede di reclamo, con decorrenza retroattiva alla data di presentazione del ricorso al Tribunale per i minorenni.

La donna, al termine della convivenza con il padre del bambino, si era rivolta al Tribunale per i minorenni chiedendo un contributo per il mantenimento del loro figlio, pari a 2.000,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese sportive, ricreative, di istruzione e mediche. Il Giudice aveva determinato il contributo paterno nella misura di 520,71 euro al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie richieste. Su appello proposto dalla mamma la Corte territoriale, in parziale accoglimento del gravame, aveva elevato il contributo a 1.800,00 euro. Da li la notifica all’ex compagno di un atto di precetto per il pagamento degli arretrati, calcolati dalla data dell’originaria domanda giudiziale, per un importo complessivo di oltre 100 mila euro.

L’uomo, a sua volta, proponeva opposizione sostenendo che il maggior importo determinato dalla Corte d’appello fosse dovuto solamente a decorrere dalla data del relativo decreto o, al più, dalla data del provvedimento del Tribunale per i minorenni.

L’opposizione era stata rigettata in primo grado ma la Corte distrettuale aveva riformato la decisione, stabilendo che il contributo paterno dovesse essere corrisposto a decorrere dalla data in cui la donna aveva proposto il reclamo conclusosi con la pubblicazione del titolo esecutivo azionato.

Ma la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della madre, ha nuovamente ribaltato la pronuncia stabilendo che, nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata dopo la cessazione della coabitazione – come nel caso in questione – l’obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre dall’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi del figlio).

In relazione alla vicenda esaminata , la decisione del Tribunale per i Minorenni relativa all’obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario, pertanto, retroagiva naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto.

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