Mantenimento, il ritardo del versamento esclude l’inadempimento

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Sul fronte penale deve essere valutata l’entità degli inadempimenti con riferimento all’accertamento della volontà dell’obbligato di rendersi inadempiente

Violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver fatto mancare mezzi di sussistenza al figlio minore, non avendo versato per intero alla moglie separata gli assegni relativi al mantenimento del minore, dell’importo mensile di 608,22 euro, e non avendo partecipato, per determinati periodi, alle spese straordinarie. Con questa accusa un uomo era stato ritenuto penalmente responsabile dal Tribunale di Ascoli Piceno.
La sentenza era stata confermata anche in secondo grado ma la Cassazione aveva poi rinviato la causa alla Corte territoriale che, nell’appello bis aveva assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato. L’ex moglie aveva quindi a sua volta proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, lamentando in particolare che, a fronte dello stato di bisogno del minore, il padre aveva provveduto a pagamenti solo parziali ed incompleti senza che fosse dimostrata la sua incapacità economica ad adempiere.
La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 24050/2017, ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. I Giudici del Palazzaccio hanno chiarito che deve essere esclusa ogni equiparazione automatica tra l’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile e la violazione della legge penale. Sul fronte penale, infatti, deve essere valutata l’incidenza della corresponsione parziale dell’assegno sulla disponibilità dei mezzi economici che l’obbligato deve fornire ai beneficiari, oltre che l’entità degli inadempimenti con riferimento all’accertamento della volontà dell’obbligato di rendersi inadempiente.
Per gli Ermellini, nel caso in esame, gli atti prodotti nel corso del procedimento evidenziavano che in alcuni periodi dell’anno l’uomo avesse versato più di quanto dovuto. La Corte d’Appello aveva dunque correttamente stabilito che l’esiguità dell’inadempimento e lo spontaneo raddoppio del versamento in alcuni mesi dell’anno escludevano la volontà dell’imputato di rendersi inadempiente ai propri obblighi di mantenimento.

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