I documenti prodotti in giudizio cui è apposta una marca temporale da un Ente Certificatore Accreditato sono opponibili ai terzi

Come si evince dal principio di diritto poc’anzi enunciato, il tema è quello della cd. Marca temporale.

In una recente sentenza, i giudici della Prima Sezione della Cassazione ne hanno definito concetto, normativa e valore probatorio.

La marca temporale: la nozione

La cd. Marcatura temporale è il processo di generazione ed apposizione di una marca temporale su un documento informatico, digitale o elettronico, consistente nella generazione, ad opera di una terza parte fidata (il Certificatore accreditato), di una “firma digitale del documento” cui è associata l’informazione relativa ad una data e ad un’ora certa.

L’apposizione della marca temporale consente, così di stabilire l’esistenza di un documento informatico a partire da un certo istante e di garantirne la validità nel tempo.

In altri termini, la cd. Marca temporale è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo quindi di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi (art. 20, comma 3 del d.lgs. n. 82 del 2005, cd. Codice dell’Amministrazione Digitale).

Il servizio di marcatura temporale, peraltro, può essere utilizzato anche su files non firmati digitalmente, parimenti garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida.

La marca temporale, dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato.

Infatti quando l’utente, con il proprio software, avvia il processo di apposizione della marca temporale sul documento (informatico, digitale o elettronico), automaticamente viene inviata una richiesta contenente una serie di informazioni all’Ente Certificatore Accreditato, che verifica in maniera simultanea la correttezza della richiesta delle informazioni, genera la marca temporale e la restituisce all’utente.

Questo processo automatico e immediato garantisce la sicurezza e la validità del processo di marcatura.

La marca temporale nel Codice dell’Amministrazione Digitale

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, all’art. 20, comma 3, letto in combinato disposto con gli artt. 41  e 47 a 54 del d.PC.M del 22 febbraio 2013 (recante Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali) chiarisce il valore legale della validazione suddetta sancendo sostanzialmente che la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi ove apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.

Ed in particolar modo, l’art. 41 definisce i casi i cui i riferimenti temporali sono opponibili ai terzi, mentre gli artt. 47-54 citati, definiscono le regole per la validazione temporale mediante marca temporale.

Per tali ragioni si può affermare il seguente principio di diritto: la validazione temporale di un documento ottenuta da un privato per mezzo della cd. Marcatura temporale apposta da un Certificatore accreditato, lo rende opponibile ai terzi, attestandone data e ora certa.

La redazione giuridica

 

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