Grava sull’assicuratore l’onere di provare l’esistenza e la misura del massimale assicurativo, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall’assicurato a prescindere da qualsiasi limite

Il massimale assicurativo di responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, ben potendo quest’ultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso.

La vicenda

Dopo essere rimasto vittima di un sinistro stradale che gli aveva provocato una frattura vertebrale amielica, il danneggiato fu ricoverato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale. I sanitari lo dimisero senza avvedersi della presenza della suddetta frattura.

Il ritardo diagnostico provocò, tuttavia, la trasformazione della lesione vertebrale da amielica a mielica , determinando così il consolidarsi dei postumi permanenti ben più gravi di quelli che si sarebbero verificati in caso di corretta diagnosi e tempestive cure.

I familiari del danneggiato convennero dinanzi al Tribunale di Pisa, l’Ospedale al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.

L’azienda sanitaria si costituì e, oltre a contestare la domanda attorea, chiamò in causa il proprio assicuratore per la responsabilità civile, al quale chiese di essere tenuta indenne in caso di soccombenza del giudizio.

Nel 2013 si concluse il giudizio di primo grado con pronuncia di accoglimento sia della domanda principale che di quella di garanzia.

Nel frattempo, nel corso del giudizio d’appello, l’assicurazione versò l’indennizzo contrattualmente dovuto direttamente nelle mani dei terzi danneggiato, esaurendo il massimale; circostanza quest’ultima, che eccepì in giudizio.

La corte d’appello di Firenze ritenne, tuttavia, tardiva la difesa di esaurimento del massimale e non la esaminò. Nel merito, riformò la pronuncia di primo grado e condannò la convenuta ad un risarcimento meno cospicuo di quello già determinato.

Il cuore della censura proposta dalla società ricorrente consiste nel sostenere che il limite del massimale costituisca una mera allegazione difensiva, non una eccezione, con la conseguenza che essa può essere introdotta anche in appello; o essere rilevata anche d’ufficio; e che sfugge, in sostanza, alle preclusioni assertive ed istruttorie. Ed inoltre, essendosi verificato l’esaurimento del suddetto massimale soltanto nel grado di appello, la relativa deduzione non poteva essere svolta in primo grado; la sentenza d’appello doveva pertanto ritenersi nulla e in ogni caso, la corte di merito aveva omesso di pronunciarsi su tale eccezione.

La Sesta Sezione Civile della Cassazione (26813/2019) ha rigettato il ricorso perché infondato.

Innanzitutto, “una sentenza può dirsi nulla, oltre che per il vizio di costituzione del giudice o la mancanza di sottoscrizione, quando la sua motivazione sia totalmente mancante, totalmente intellegibile, o totalmente contraddittoria”; ebbene, nel caso in esame, nessuno dei tre vizi era sussistente, posto che l’eccezione di esaurimento del massimale non poteva essere esaminata perché tardiva.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che :“in tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell’obbligo dell’assicuratore, sicché grava su quest’ultimo l’onere di provare l’esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall’assicurato a prescindere da qualsiasi limite (di massimale)” (Sez. 3, n. 3173/2016).

In sintesi è stato affermato che:

  • la pattuizione di un massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
  • nell’assicurazione di responsabilità il massimale esprime il limite della obbligazione indennitaria dell’assicuratore ed assolve sotto questo aspetto la medesima funzione del valore della cosa assicurata nelle assicurazioni di cose;
  • tuttavia, mentre nell’assicurazione di cose il valore della cosa assicurata è elemento essenziale del contratto altrettanto non può dirsi delle assicurazioni di responsabilità;
  • nelle assicurazione di cose, infatti, è vietata la soprassicurazione (art. 1908 c.c.), divieto che a sua volta è espressione del principio indennitario, coessenziale dell’assicurazione contro i danni. La mancanza della pattuizione sul valore, pertanto, snaturerebbe la causa del contratto, nella misura in cui consentirebbe la percezione da parte dell’assicurato di indennizzi superiori al valore della cosa assicurata;
  • nelle assicurazioni di responsabilità, invece, non è nemmeno concepibile la nozione di sopra- o sottoassicurazione – e la misura del massimale garantito è lasciata alla libera pattuizione delle parti. Il contratto potrebbe essere dunque stipulato per un qualsiasi massimale, senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto, così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi non sconosciuta nella prassi commerciale.

Da ciò consegue che il massimale nell’assicurazione di responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratti, ben potendo quest’ultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha anche chiarito che l’esistenza del massimale e la sua misura costituiscono non già i fatti generatori del credito dell’assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell’assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest’ultimo, secondo la regola di cui all’art. 2697 c.c.

E a nulla rileva il fatto che l’esaurimento del massimale intervenga in corso di causa, in quanto ai fini del contenimento dell’obbligazione indennitaria gravante sull’assicuratore, quel che conta non è l’esaurimento del massimale, ma la pattuizione di esso.

In definitiva, l’assicuratore che intenda far valere in giudizio i limiti quantitativi contrattualmente fissati alla propria obbligazione, ha l’onere di allegare prima e, provare, poi, l’esistenza del patto di massimale e la misura di questo, a nulla rilevando che al momento dell’introduzione del giudizio quel massimale non fosse esaurito.

Per tutte queste ragioni il ricorso è stato respinto.

Avv. Sabrina Caporale

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