Mastoplastica additiva e responsabilità sanitaria

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Scomposizione del ciclo causale in materia di responsabilità sanitaria

Scomposizione del ciclo causale in un interessante caso di contestati effetti di chirurgia estetica (Tribunale Reggio Emilia sez. II, 17/02/2022, n.188).

Nel caso di dedotta responsabilità sanitaria, l’onere della prova va modulato sulla cosiddetta scomposizione del ciclo causale in due elementi: spetta innanzitutto al paziente provare il nesso causale tra l’insorgere della patologia e la condotta del medico; solo in un secondo momento, laddove il paziente abbia dato prova di tale ciclo causale, il sanitario deve provare il pieno rispetto delle leges artis o comunque delle best practices, evidenziando la causa non imputabile che gli ha reso impossibile fornire la prestazione corrispondente ai canoni dovuti.

Quindi, sulla scorta della scomposizione del ciclo causale, se l’onere gravante sul paziente non conduce alla prova del nesso causale tra l’insorgere della patologia lamentata e la condotta del medico, la domanda deve essere rigettata.

La controversia trae origine da un intervento di chirurgia estetica relativo a mastoplastica additiva, effettuato nel 2011 presso un Centro di Reggio Emilia. Otto anni dopo l’intervento, la donna deduce l’esistenza di una colpa medica nell’effettuazione dell’intervento sul presupposto che l’ATP avrebbe confermato l’esistenza di inestetismi derivanti da differenza di forma e volume delle due mammelle.

Il Tribunale non ritiene la domanda fondata.

Nel caso di dedotta responsabilità sanitaria, osserva il Giudice, l’onere della prova va modulato sulla cosiddetta scomposizione del ciclo causale in due elementi, e sotto tale profilo la giurisprudenza è granitica (cfr. la sentenza capostipite di tale orientamento, Cass. n. 18392/2017, nonché tutta la granitica a mai disattesa giurisprudenza successiva: Cass. nn. 28992/2019, 28991/2019, 28989/2019, 27606/2019, 5487/2019, 29853/2018, 9853/2018, 27455/2018, 27449/2018, 27447/2018, 27446/2018, 26700/2018, 20812/2018, 22278/2018, 20905/2018, 19204/2018, 19199/2018, 18549/2018, 18540/2018, 5641/2018, 3704/2018, 3698/2018, 29315/2017, 26824/2017).

Consegue necessariamente che, nel caso rimanga incerta la causa del danno lamentato, la domanda risarcitoria del paziente dovrà essere rigettata, non avendo il paziente stesso provato il nesso causale tra l’insorgere della patologia e la condotta del medico.

Ciò ribadito, la controversia viene decisa sulla base dell’ATP.

In particolare i CTU, rimarcate le difficoltà di una valutazione effettuata dopo nove anni dai fatti ed in mancanza di documentazione intermedia prodotta dall’attrice, hanno concluso che “da un punto di vista chirurgico plastico, non si hanno elementi documentali che ci permettano di affermare che la modesta asimmetria mammaria esistente e la modesta dislocazione verso l’alto e lateralmente della protesi mammaria sinistra siano la conseguenza di un errato allestimento delle tasche sottomuscolari di alloggiamento delle protesi. Difatti, sulla scorta della documentazione in atti, questa assurge unicamente ad un’ipotesi, potendosi per contro affermare, che le dismorfie rilevate siano probabilmente la conseguenza della contrattura capsulare, evento prevedibile ma non prevenibile dai Sanitari, per cui non sarebbe rilevabile alcuna censura. Ovviamente tali conclusioni derivano dalla disamina della documentazione in atti e dal quadro mammario rilevato in occasione della visita peritale, ovvero a distanza di circa 9 anni dall’intervento di mastoplastica additiva bilaterale in discussione, non avendo a disposizione alcun documento che attesti la morfologia preoperatoria delle mammelle, né certificati/fotografie che attestino l’evoluzione nel tempo dell’intervento effettuato, dai quali potrebbe emergere un eventuale errore di allestimento”.

In sostanza, per un verso non vi è prova che i modestissimi inestetismi, poi valutati nella misura del 2,5% di danno biologico, siano riconducibili a colpa medica; per altro verso ed in ogni caso, la leggera dismorfia rilevata ben potrebbe derivare da una contrattura capsulare, cioè da una complicanza prevedibile ma non prevenibile dai sanitari, per la quale è stato raccolto un adeguato consenso informato, ciò che esclude la possibilità di un addebito per colpa ai sanitari stessi.

Ergo, l’attrice, cui incombeva l’onere probatorio, secondo i principi della scomposizione del ciclo causale, non ha provato il necessario presupposto della colpa medica posto alla base della domanda risarcitoria.

La domanda viene rigettata.

Avv. Emanuela Foligno

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