Una circolare dell’Agenzia delle Entrate sembra chiudere finalmente il cerchio sulla questione dell’imposizione dell’IRAP ai medici, fornendo i chiarimenti necessari a tracciare i confini per l’applicazione dell’imposta.

Va ricordato che la Legge di Stabilità 2016 ha escluso dall’applicazione IRAP i redditi dei medici derivanti da attività svolta avvalendosi di un’autonoma organizzazione qualora questi siano marginali rispetto a quelli conseguiti per l’attività svolta all’interno di una struttura ospedaliera. Nel dettaglio, l’esonero IRAP opera per i medici che “abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo“.

Dal punto di vista dell’organizzazione, la norma prevede che “l’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale”.

La circolare dell’Agenzia interviene su entrambi i punti. E per quanto riguarda i criteri organizzativi, si allinea due recenti pronunce della Cassazione. L’una, la n. 7291/2016, ha escluso l’autonoma organizzazione in relazione all’attività di medicina di gruppo (da parte di medici di medicina generale convenzionati con il SSN) anche in caso di utilizzo in comune di supporti tecnologici e strumentali e di personale di segreteria o infermieristico.

L’altra, la 9451/2016, ha invece statuito che non è soggetto a imposizione IRAP il professionista che, nello svolgimento della sua attività, si avvalga di un solo lavoratore dipendente con mansioni di segreteria o generiche o comunque meramente esecutive, e di beni strumentali minimi.

In riferimento alla determinazione del “reddito complessivo” richiamato nella legge, l’Agenzia ha precisato che questo va inteso intendersi in termini di “solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall’attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall’attività esercitata al di fuori di detta struttura”. Sono invece escluse “le altre categorie di reddito che, ai sensi dell’art. 8 del T.U.I.R., concorrono alla determinazione del reddito complessivo ma non rilevano ai fini IRAP (redditi di lavoro dipendente, fondiari, diversi)”.

LEGGI LA CIRCOLARE

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