Accolto il ricorso di un cittadino che chiedeva il ripristino della rendita per malattia professionale soppressa dall’INAIL per ritenuto miglioramento dei postumi

In materia di rendita per inabilità conseguente a infortunio o malattia professionale, la rettifica si differenzia dalla revisione non solo per la sua causa (errore dell’istituto e non miglioramento dell’attitudine lavorativa) bensì per la disciplina relativa ai criteri, metodi e strumenti del suo accertamento e alla decorrenza del termine in cui l’Istituto può esercitare la facoltà, essendo la diversa qualificazione determinata non già dal nomen íuris imposto dal provvedimento amministrativo o dal risultato dell’accertamento emerso dal giudizio su di esso, ma piuttosto dall’effettiva volontà che sorregge l’atto, per come ricostruita dal giudice di merito, ossia in relazione alla finalità di correggere l’iniziale riconoscimento per emendarlo dall’errore da cui era affetto oppure di adeguarlo all’intervenuto mutamento delle condizioni dell’attitudine lavorativa. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 22877/2021 pronunciandosi sul ricorso di un cittadino che si era visto rigettare, in sede di merito, la domanda volta al ripristino della rendita per malattia professionale in misura pari al 16%, soppressa dall’INAIL per ritenuto miglioramento dei postumi con liquidazione dell’indennizzo in capitale pari all’11%.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva che la Corte di merito avesse ritenuto che, in caso di revisione per miglioramento dei postumi, si potesse operare una rivalutazione dei postumi sussistenti all’epoca della prima liquidazione della rendita, siccome in concreto effettuato dal CTU di prime cure.

Gli Ermellini, nell’accogliere la doglianza proposta, hanno evidenziato come, nel caso di specie, il giudizio di merito avesse incontestatamente accertato che il ricorrente fosse stato destinatario di un provvedimento di revisione della rendita sul presupposto che si fosse verificato un miglioramento dei postumi e che, essendo stato tale provvedimento oggetto di contestazione, l’oggetto del presente giudizio risultava logicamente limitato all’accertamento dell’intervenuto miglioramento dei postumi, senza potersi estendere alla rivalutazione della loro consistenza originaria; a non diverse conclusioni induceva il principio secondo cui il giudizio in materia previdenziale ha ad oggetto la sussistenza delle situazioni soggettive e non già la legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi dagli enti previdenziali, dal momento che è precisamente la situazione soggettiva ad atteggiarsi diversamente a seconda che sia oggetto di un provvedimento di rettifica o di revisione.

La redazione giuridica

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