Infortunio all’interno del centro estivo con lesioni alla bambina

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infortunio all'interno del centro estivo

E’ fisiologicamente connesso all’esercizio di attività motorie che, nel loro svolgimento, si possa accidentalmente cadere e farsi male, senza che ciò necessariamente significhi che l’insegnante, o l’operatore, abbia posto in essere azioni o omissioni sotto un qualche profilo censurabili (Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 1646/2021 del 23/08/2021-RG n. 1269/2018)

I genitori della bambina citano in giudizio la A.S.D e il suo Presidente chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla figlia a seguito dell’infortunio all’interno del centro estivo, che causava un intervento di riduzione a cielo aperto ed osteosintesi del radio con placca e viti dell’ulna con filo di Kirschner percutaneo endomidollare, con applicazione di una valva gessata per 30 giorni.

Gli attori deducono che la causa dell’incidente sia da imputarsi alla ASD ai sensi dell’art. 2051 c.c., o in subordine dell’art. 2043 c.c., in quanto permettendo lo svolgimento della lezione di baseball, nonostante la base bagnata, non osservavano le regole di comune prudenza e diligenza.

In ogni caso, secondo gli attori, la ASD sarebbe responsabile anche ai sensi dell’art. 2049 c.c. per culpa in eligendo e culpa in vigilando.

Espletata la fase istruttoria, il Giudice propone la definizione della controversia ex art. 185 bis cpc mediante corresponsione da parte delle convenute della somma di euro 6.500 ,00 oltre euro 2.000,00 di spese legali.

La convenuta propone la definizione mediante il versamento della minore somma di euro 5.000,00, oltre euro 2.000,00 omnia per spese di lite, ma la proposta non veniva accettata.

Analizzata, quindi, nel merito la domanda azionata, il Giudice la ritiene infondata.

L’art 2051 c.c. prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Perché il custode possa essere chiamato a rispondere è necessario che il danneggiato provi che il danno sia eziologicamente ricollegabile alle res in custodia, oltre che l’esistenza del rapporto di custodia.

Il danneggiato deve cioè provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste non solo se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa ma anche se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall’esterno.

Tale responsabilità, come noto, ha natura oggettiva, o comunque di colpa presunta, in quanto prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.

Altrettanto noto, che per caso fortuito deve intendersi non solo l’accadimento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, ma anche la stessa condotta del danneggiato, la quale, incidendo sul nesso di causalità, elidendolo, vale ad escludere la responsabilità.

La funzione della norma è quella di fare ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una concreta mala gestio del custode, con la conseguenza la responsabilità in parola non può essere invocata allorché la cosa rappresenti la mera occasione del danno.

Inoltre, è stato precisato in tema di riparto dell’onere della prova, che nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso.

Ebbene, gli attori hanno dichiarato che l’infortunio all’interno del centro estivo si era verificato allorché la bambina verso le nove e trenta del mattino del 16/7/2014, era caduta, mentre giocava a baseball, su una base resa scivolosa all’acqua.

Dall’escussione orale è, però, emerso che la base non era bagnata e che la bambina scivolava sull’erba prima di arrivare alla base successiva.

Ciò posto, se un’insidia vi era, questa doveva essere ravvisata sul manto scivoloso del terreno, tuttavia, i testi hanno dichiarato che il terreno non era bagnato e gli attori nulla hanno provato sul punto.

Inoltre, gli attori hanno invocato l’applicazione dell’art. 2049 c.c. ovvero 2043 c.c., ma anche sotto tale aspetto mancano i presupposti per potere ritenere sussistente un addebito in capo alla ASD.

Non coglie nel segno l’argomentazione secondo cui l’ASD, permettendo lo svolgimento della lezione di baseball, nonostante la base bagnata, non hanno in ogni caso osservato le regole di comune prudenza e diligenza poste a salvaguardia dell’allieva.

E’ fisiologicamente connesso all’esercizio di attività motorie che, nel loro svolgimento, si possa accidentalmente cadere e farsi male, senza che ciò necessariamente significhi che l’insegnante, o l’operatore, abbia posto in essere azioni o omissioni sotto un qualche profilo censurabili.

Per tutte tali ragioni, l’evento è stato frutto di una inevitabile casualità e l’unico modo che vi sarebbe stato di evitarlo era non consentire alla bambina l’attività ludica per cui era stata iscritta al corso estivo, pienamente compatibile con l’età e il grado di maturazione di bambini di dodici anni.

Il Tribunale di Vicenza rigetta la domanda e condanna gli attori a corrispondere a parte convenuta le spese di lite liquidate in euro 2738,00 oltre spese e accessori; pone a carico di parte attrice le spese di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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