È sempre colpa di genitori? È quello che molto spesso ci si domanda quando il fatto illecito commesso dai propri figli provochi danni a terzi.

La Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 2048 c.c., in materia di responsabilità dei genitori.

La vicenda

Mentre era tenuto per mano dalla madre un bimbo di soli 4 anni veniva investito da una bicicletta condotta da un altro minorenne.

I genitori del minore danneggiato agirono in giudizio in giudizio contro i genitori del minore alla guida della biciletta per essere risarciti delle lesioni personali subite dal loro figlio (frattura gomito sinistro) dalle quali erano derivanti postumi permanenti.

Sia in primo grado che in appello la loro istanza fu accolta e la sentenza è stata confermata anche dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione (n. 24907/2019).

Per i giudici della Suprema Corte la pronuncia della Corte territoriale era coerente e immune da vizi, in quanto aveva interpretato correttamente la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità genitoriale ex art. 2048, applicandola al caso di specie.

La pronuncia della Cassazione

Infatti sulla base dell’istruttoria, i giudici di merito avevano valutato come negligente la condotta di guida della bicicletta da parte del minore che aveva determinato lo scontro con il figlio dei due ricorrenti e a tal proposito, avevano ritenuto, sulla base dei principi di diritto già enunciati dalla giurisprudenza, i genitori responsabili per non aver impartito al figlio un’educazione sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione né di aver svolto una vigilanza adeguata in relazione all’età all’indole e al carattere del figlio.

La precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale  – hanno affermato gli Ermellini – non esclude né attenua la responsabilità che l’art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile (Cass. n. 3964/2014).

Avv. Sabrina Caporale

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