Minori e genitori: stabilito il criterio della ‘residenza abituale’

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Cass., Sez. Unite, sentenza 10 febbraio 2017, n. 3555

La riforma del diritto di famiglia e della disciplina della filiazione, introdotta con la legge n. 219/2012 e dal D.lvo n. 154/2013 ha definitivamente istituzionalizzato il principio secondo cui la scelta della residenza abituale dei figli minori deve essere assunta dai genitori in modo condiviso, anche in presenza di affido monogenitoriale: l’unica eccezione ammessa è quella in cui il Tribunale abbia disposto l’affidamento esclusivo in capo ad un solo genitore.
Pertanto, come previsto dall’art 337 ter c.c., in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra i genitori in tal senso, la scelta è rimessa al Giudice, che dovrà valutare e decidere tenendo conto esclusivamente del superiore interesse del minore a una crescita armonica e sana in cui sia garantito il concreto diritto alla bigenitorialità (sul punto, si veda Tribunale Torino, 5 giugno 2015).
La residenza abituale è il luogo dove «il minore trova e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione. In altri termini, la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, e ai fini del relativo accertamento rilevano una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali (Corte giustizia, 2 aprile 2009, A., in causa 523/2007)».
E’ questo il criterio che ha ispirato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza quest’oggi in commento. Già in passato la stessa Corte di Cassazione aveva affermato che per “residenza abituale del minore” dovesse intendersi il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale, non il luogo risultante da un mero calcolo aritmetico dei periodi ivi trascorsi dal minore stesso.
Rileva il fatto, come nel caso di specie, che il minore abbia vissuto in quella città “per un periodo duraturo e stabile, per gran parte in compagnia di entrambi i genitori, durante il quale abbia frequentato la scuola materna, ricevuto assistenza psicologica ed, abbia quindi intrattenuto una serie di rapporti significativi sotto il profilo relazionale”.
Quanto poi alla competenza, va evocato l’art. « 8, n. 1 del Regolamento U.E. n. 2201/2003 il quale, nel prevedere per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, pone la competenza internazionale dell’autorità giudiziaria dello stato membro in cui il minore stesso risiede abitualmente alla data della domanda e detta un principio fondamentale, come emerge dal “dodicesimo considerando, ispirato proprio all’interesse superiore del minore stesso e al criterio della vicinanza”.
Il giudice geograficamente più vicino alla residenza abituale del fanciullo si trova, a giudizio del legislatore dell’Unione, nella situazione più favorevole per valutare i provvedimenti da disporre nel suo interesse (Corte giustizia, 15 luglio 2010, Purrucker c. Valles Perez).
Ebbene, se questo è il criterio guida, rispetto a esso cedono anche eventuali accordi fra i genitori. Nel caso in esame, infatti, a fronte di un documento sottoscritto dai genitori nel quale era previsto che nell’ipotesi di allontanamento di uno di essi dalla città indicata nella separazione si sarebbe potuto procedere ad una modifica delle visite concordate con l’altro genitore, il giudicante afferma che siffatto accordo vale come una implicita accettazione dell’allontanamento del minore da parte del genitore non collocatario, con la previsione a favore di quest’ultimo di un regime di visite “facilitate”; non soltanto, ma aggiunge altresì «che il criterio della vicinanza è dettato dall’interesse superiore del minore (Corte giustizia, 5 ottobre 2010, in causa 296/10), la cui pregnanza comporta anche l’esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione (Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2011, n. 30646), dovendosi ribadire – piuttosto – la necessità di tener conto della residenza abituale del minore al momento dell’introduzione della domanda, senza considerare gli intervalli privi di significativa rilevanza (Cass., Sez. Un., 7 settembre 2016, n. 17676; Cass., Sez. Un., 18marzo 2016, n. 5418)».

Avv. Sabrina Caporale

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