Respinto il ricorso di una lavoratrice che, nell’ambito di una causa per mobbing, chiedeva il riconoscimento del danno biologico e del c.d. danno esistenziale da demansionamento

In tema di danno non patrimoniale, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest’ultimo consiste proprio nel ‘vulnus’ arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute”. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2005/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato da una donna nell’ambito di una causa per mobbing.

La signora, dipendente di un teatro veneto, lamentava di essere stata demansionata e ‘mobizzata’ almeno dal 2005 a causa di contrasti con la dirigenza, ed in particolare di essere stata esautorata di numerosi compiti, chiedendo pertanto il risarcimento del relativo danno sia patrimoniale che non patrimoniale.

Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando il Teatro al pagamento del danno non patrimoniale (pari a 11.088 euro per danno biologico, oltre alla somma corrispondente al 75% della retribuzione dal gennaio 2005 a titolo di ‘danno non patrimoniale alla professionalità’).

La Corte d’appello di Venezia aveva accolto parzialmente il gravame del Teatro, confermando solo la statuizione inerente il risarcimento del danno biologico.

La dipendente aveva quindi proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro che la sentenza impugnata avesse errato in relazione al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale e segnatamente al c.d. danno esistenziale da demansionamento.

Ma per i Giudici di Piazza Cavour, che il motivo è in larga parte inammissibile in quanto diretto ad una nuova valutazione delle circostanze di causa rispetto a quella operata dai giudici di merito che avevano peraltro accertato come nessuna adeguata allegazione e prova, anche presuntiva, fosse stata offerta dalla ricorrente a supporto del lamentato danno.

La redazione giuridica

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