Mobili di casa: a chi spettano in caso di separazione?

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La Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito all’assegnazione dei mobili di casa in caso di separazione tra due coniugi

Quando si affronta una causa di separazione, non è raro che uno dei coniugi si ponga la domanda: a chi spetteranno adesso i mobili di casa? La risposta all’interrogativo in questione, però, varia a seconda del regime patrimoniale scelto dai coniugi e alla presenza o meno di figli.

A fare il punto sulla questione è stata la Cassazione con la sentenza n. 4685/17, che ha fornito delle precisazioni importanti in merito.

Ecco cosa accade nei diversi casi.

Se ci sono dei figli, l’assegnazione della casa coniugale va al genitore collocatario. Pertanto, in questo caso, all’assegnazione della casa segue la ripartizione definitiva dei mobili.

Si procede, quindi, a fare un inventario e una stima e si liquida al coniuge estromesso una somma.

Se però i coniugi non trovano un accordo, sarà necessario rivolgersi al giudice.

Questi, nel preminente interesse della prole, ordinerà che tutto l’arredo di stretta necessità nei figli resti all’interno della casa. Ci si riferisce ai letti, gli armadi e la cucina.

Questi mobili non vanno divisi e, ancor più, non possono essere portati via dal coniuge che abbandona la casa, anche se risulta essere proprietario esclusivo.

Quanto agli altri mobili di casa, questi possono essere divisi, se acquistati dopo il matrimonio dai coniugi in regime di comunione dei beni.

O, altrimenti, saranno asportati dal legittimo proprietario, se acquistati prima del matrimonio.

Ciò avverrà anche se in regime di comunione o se acquistati dopo il matrimonio da coppia in regime di separazione dei beni.

Laddove invece non vi siano figli e ci sia il regime patrimoniale della comunione dei beni, occorre fare una distinzione.

Bisognerà dividere tra i mobili acquistati da uno solo dei coniugi prima del matrimonio e quelli acquistati da uno solo o da entrambi dopo il matrimonio.

Nel primo caso, tali beni non cadono in comunione e restano di proprietà dell’acquirente il quale è tenuto a dare prova di tale titolarità.

Nel secondo, tali beni rientrano nella comunione e vanno divisi secondo accordo.

In caso di disaccordo occorrerà rivolgersi al Giudice. Il valore dei rispettivi lotti dovrà essere il più possibile uguale.

Se vi è assenza di figli e regime patrimoniale della separazione dei beni, i mobili acquistati prima o dopo il matrimonio, restano di proprietà di chi li ha pagati.

Infine, in caso di convivenza more uxorio, i mobili di casa restano nella disponibilità di chi è proprietario.

Anche in questo caso, in presenza di figli non possono essere asportati i mobili di stretta necessità per la crescita degli stessi.

 

 

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3 Commenti

  1. Buongiorno,vorrei sapere se passati 8 anni dalla separazione e non ancora definitasi la causa per gli aspetti economici e non avendo preso un euro dalla comunione il giuduce potrebbe decidere di indennuzzarmi con una somma o saro costretta a prendere I mobili nel frattempo utilizzati da lui e dalla sua compagna?

    • Caro lettore noi diamo assistenza a chi non ha un legale e non a chi lo ha. Per un semplice fatto di deontologia.
      Grazie della stima e della comprensione
      Carmelo Dr Galipó

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