Il Tribunale di Catania ha fornito chiarimenti in merito al cosiddetto terzo chiamato, costante nelle cause di responsabilità medica

Il Tribunale di Catania, nella sentenza n. 147 del 13 gennaio 2015, ha fatto il punto in merito alla figura del terzo chiamato, una costante all’interno delle cause che riguardano la responsabilità medica, precisando su chi gravino le spese che lo riguardano.

Prima di tutto, però, occorre una premessa.

Esistono alcune tipologie di giudizi dove, i diritti e le pretese fatte valere dall’attore, vedono coinvolto non solo il convenuto principale, ma anche soggetti terzi.

Si tratta ad esempio di garanti, assicurazione e altri.

Nell’ambito della responsabilità medica, fermo restando che le strutture e i professionisti sono spesso titolari di polizze RC professionale, il terzo chiamato è sempre presente.

Il problema che si è posto il Tribunale di Catania è quello riguardante le spese per la costituzione del terzo.

Vale a dire, una volta conclusa la lite, su chi devono gravare? La domanda non ha affatto una risposta scontata.

L’applicazione del principio della soccombenza, infatti, non è sempre automatica. Non solo. Non è possibile ritenere che tutte le responsabilità inerenti le chiamate di terzo possano gravare sull’attore soccombente.

Nel caso di specie la causa era fra un paziente ed una struttura con l’assicurazione terza chiamata.

Ebbene, il Tribunale di Catania, riprendendo alcuni orientamenti giurisprudenziali di legittimità e merito, ha svolto una analisi della problematica in discorso delineandone i contorni conosciuti e fornendo una ulteriore soluzione del tutto innovativa.

In ossequio al disposto dell’art. 91 c.p.c., l’onere di pagamento delle spese del terzo chiamato grava sul soccombente sia esso attore o convenuto.

Questo assunto è vero indipendentemente dal fatto che l’attore non abbia avanzato alcuna domanda diretta nei confronti del terzo chiamato.

E ciò sulla base del fatto che è la domanda attorea ad aver provocato la chiamata in causa.

Per l’approfondimento su questo argomento leggi l’articolo dell’Avv. Gianluca Mari

 

  

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