Il ricorrente aveva proposto impugnazione contro il verbale di contestazione elevato a suo carico dalla polizia municipale, per eccesso di velocità

L’accertamento era avvenuto mediante dispositivo elettronico (autovelox); ma il verbale non conteneva alcuna espressa indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata la possibilità di contestazione differita su quel tratto di strada.

Ebbene, per il giudice dell’appello tale circostanza non costituiva violazione del diritto di difesa. Parimenti ; non era sindacabile la scelta della pubblica amministrazione di includere determinate strade o tratti di strada, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 2, lett. c e d, tra quelle in cui fosse consentita la rilevazione a distanza della velocità.

Il tribunale aveva inoltre, rilevato che lungo il tratto di strada in questione fossero presenti due cartelli di preavviso, a distanza rispettivamente di 150 e di 400 metri dalla postazione di rilevamento e che gli agenti e ufficiali della polizia municipale erano dotati del potere di accertamento delle violazioni al codice della strada su tutto il territorio comunale.

La pronuncia della Cassazione

La vicenda è giunta perciò, sino ai giudici della Corte di Cassazione che hanno inteso dare continuità ad un precedente  giurisprudenziale (sentenza  n. 26441 del 2016), con il quale è stata annullata un’analoga violazione accertata dalla polizia municipale perché non contenente l’esatta indicazione del decreto prefettizio di autorizzazione.

La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione integra, infatti, un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione. Ciò in quanto lo stesso D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201 in tema di “notificazione delle violazioni”, prevede che, solo per i casi in cui “la violazione non possa essere immediatamente contestata”, “il verbale indichi gli estremi precisi e dettagliati della violazione e la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”.

Il ricorso è stato perciò accolto e cassata con rinvio la decisione di merito.

La redazione giuridica

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