Negligenza dell’avvocato e cause perse, niente compensi se le chance sono pregiudicate

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La Corte di Cassazione ha confermato che la negligenza dell’avvocato che pregiudica le chance di successo del cliente comporta il rigetto della richiesta di pagamento dei compensi professionali. Nel caso in esame, le plurime condotte difensive errate, tra cui modifiche incongruenti nella ricostruzione del sinistro e violazioni procedurali, hanno determinato l’esito sfavorevole della causa (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 15 gennaio 2025, n. 1006).

La vicenda giudiziaria

La Corte di Roma (sent. 2282/2022) ha confermato il primo grado che ha respinto la domanda di pagamento dei compensi professionali avanzata dall’Avvocato per la difesa in un giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, conclusosi con pronuncia di rigetto, confermata in cassazione.

I Giudici di appello hanno stabilito che l’esito sfavorevole della lite era dovuto a negligenza del difensore che, in primo grado aveva dedotto che il danneggiato era alla guida del veicolo, mutando versione in appello, e in Cassazione non aveva proceduto alla formulazione del quesito di diritto, pregiudicando definitivamente le chances di vittoria.

L’Avvocato impugna la decisione in Cassazione, che respinge in toto.

Il professionista sostiene che il Giudice di primo grado non avrebbe accolto la richiesta di mutamento del rito da sommario ad ordinario, reputando insussistente il danno lamentato dal cliente, e che su detta statuizione si era formato il giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione, per cui la sussistenza del pregiudizio alle ragioni del cliente non poteva essere riesaminata in appello.

Ebbene, il rigetto della richiesta di mutamento del rito aveva valenza meramente ordinatoria e processuale e non conteneva alcuna statuizione suscettibile di giudicato sulla sussistenza del danno e della negligenza professionale, questione che era stata specificamente riproposta in appello proprio allo scopo di respingere le richieste del difensore.

Correttamente, la Corte di merito ha rivalutato i profili di responsabilità del difensore, ascrivendogli l’esito sfavorevole della causa sia per la condotta tenuta nei gradi di merito, sia definitivamente, per l’esito del giudizio di Cassazione.

Negligenza dell’avvocato

Sul comportamento negligente difensivo, il Giudice di merito ha proceduto ad una valutazione complessiva della condotta difensiva nei vari gradi di giudizio e ha posto in rilievo le plurime negligenze del difensore che avevano concorso a vanificare le chances di vittoria della causa, per aver modificato tra primo e secondo grado la descrizione del sinistro e il ruolo svolto dal danneggiato, e per esser incorso in Cassazione in una violazione di carattere formale ostativa per l’esame delle ragioni di doglianza, senza operare alcun automatismo tra le singole condotte e la responsabilità, ma individuandone le ricadute pregiudizievoli per gli interessi dell’assistito.

Proprio per tale ragione non sussisteva alcun vincolo di giudicato riguardo “all’esistenza del danno o della responsabilità professionale.

Il ricorso è respinto.

Redazione

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