Non viene fornita la prova inerente l’individuazione della decorrenza del termine prescrizionale e la Corte di Cassazione respinge le istanze dei genitori della neonata morta (Cassazione civile, sez. III, 11/12/2023, n.34564).
La vicenda
I genitori della neonata morta agivano in giudizio, nel luglio dell’anno 2009, dinanzi al Tribunale di Cosenza, al fine di ottenere il risarcimento dei danni loro causati dalla morte della figlia, dopo appena due giorni dalla nascita.
Il Tribunale, espletata CTU medico legale, accoglieva la domanda, liquidando la somma di quattrocentomila euro, oltre accessori di legge. L’Azienda Sanitaria Provinciale proponeva appello.
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 606 del 04/06/2020, accoglieva il gravame della ASP e rigettava la domanda proposta dai genitori in primo grado, che si rivolgono alla Corte di Cassazione.
Il giudizio di Cassazione
Con la prima censura i genitori della neonata morta censurano la ritenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Affermano che solo a seguito di una visita cardiologica di un altro figlio, avevano acquisito la consapevolezza della responsabilità dei medici dell’ospedale per il decesso della figlia neonata, a distanza di 2 giorni dalla nascita, e che tale circostanza non era stata espressamente contestata dalla ASP.
In altri termini, viene censurata la individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine decennale di prescrizione, che la difesa dei ricorrenti colloca nel momento in cui essi vennero a conoscenza della circostanza che la neonata era affetta da una patologia suscettibile di operazione con esito fausto sin dalle prime ore di vita, poiché solo a seguito di una visita di controllo per l’altro figlio, venivano resi edotti da personale medico della detta patologia neonatale.
Le censure vengono considerate infondate.
La decorrenza della prescrizione
La sentenza d’appello ha affermato che non vi fosse prova certa che i genitori della neonata morta avessero acquisito conoscenza della imputabilità della causa del decesso solo a seguito di visita cardiologica svolta per l’altro figlio.
La motivazione della Corte territoriale è immune dal vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, in quanto da un lato non vi è prova adeguata della mancanza di contestazione da parte dell’ASP sul punto, non avendo i ricorrenti riportato i passi salienti degli atti di primo grado dai quali trarsi il formarsi della non contestazione e, d’altro canto, in controricorso la difesa della Struttura sanitaria riporta essa stessa gran parte degli atti contenenti le istanze di prova degli attori volte al superamento dell’eccezione di prescrizione che era stata proposta dalla ASP, e non ritenuta operante dal Tribunale.
Se effettivamente non vi fosse stata contestazione (da parte dell’ASP) circa la prescrizione e il suo momento di decorrenza, la difesa dei genitori della neonata non avrebbe avuto bisogno di introdurre mezzi di prova volti a comprovare la circostanza da cui fare decorrere il termine decennale di prescrizione (tale pacificamente ritenuto dalle parti sin dalle fasi di merito e sulla cui decennalità si è formato oramai il giudicato).
I Giudici di Appello hanno sottolineato che la circostanza affermata (ovverosia di essere venuti a conoscenza della patologia cardiaca neonatale della neonata morta solo a distanza di anni dal decesso), era rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Le richieste di prova degli attori in primo grado non sono state reiterate in grado di appello e, pertanto, non può esservi alcun sindacato della Corte di Cassazione sulla loro mancata ammissione.
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno






