L’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento dei figli perdura fino a che egli non dia prova del fatto che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato a loro imputabile

La vicenda

Dopo aver pronunciato la separazione personale tra i coniugi, il Giudice del Tribunale di Verona ha esaminato le domande di natura economica, e, segnatamente, la richiesta dell’ex coniuge di contributo paterno al mantenimento dei figli.

I ragazzi, erano entrambi ampiamente maggiorenni”, per cui nessun provvedimento in ordine al loro affidamento e collocamento, né in ordine alla frequentazione con le figure genitoriali doveva essere adottato.

Il Tribunale di Verona (sentenza n. 2619/2019) ha ricordato che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli perdura fino a che gli stessi non abbiano raggiunto l’indipendenza economica ovvero il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo non dia prova del fatto che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia del figlio ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Cass. civ. 29.10.2013, n. 24424; Cass. civ., 30/03/2012, n. 5174).

Il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento

Il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica infatti, nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori e con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari (Cass. civ. 26.04.2017, n. 10207).

Nella specie, i due ragazzi – rispettivamente di 24 e 22 anni – non avevano conseguito il diploma di scuola media superiore, ma non erano neppure proficuamente impegnati in un percorso di studi o in un’attività lavorativa; ed anzi, era emerso che questi ultimi non si fossero mai attivamente impegnati per il reperimento di un’occupazione ed avessero, altresì, rifiutato offerte di lavoro che gli erano state proposte.

La decisione

Sulla scorta di tali risultanze, del fatto cioè che i due giovani, a fronte di un percorso scolastico non portato avanti o, nonostante l’età, non ancora concluso, non avessero nemmeno colto concrete occasioni per inserirsi nel mondo del lavoro e conseguire la propria indipendenza economica, l’adito tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un mantenimento in loro favore.

Per queste ragioni, la domanda dell’ex coniuge volta all’ottenimento di un contributo dall’ex coniuge per il mantenimento dei figli maggiorenni è stata rigettata.

La redazione giuridica

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