L’accertamento di un costante comportamento offensivo e di disprezzo di un coniuge nei confronti dell’altro, in costanza di matrimonio è idoneo a fondare la pronuncia di separazione con addebito

La vicenda

Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Catania la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dal coniuge con addebito a suo carico.

La donna esponeva che il rapporto di coniugio era entrato in crisi a causa del comportamento aggressivo e di disprezzo del marito nei suoi confronti e del fatto che egli si fosse dimostrato del tutto noncurante delle esigenze dei figli, in particolare del più piccolo, affetto da disturbo generalizzato dello sviluppo. L’uomo, a detta della moglie, non aveva mai voluto accettare le problematiche relative al suo accudimento, e in generale, a quello dell’intera famiglia, intrattenendo peraltro relazioni extraconiugali.

A muovere l’azione legale della donna erano stati i ripetuti episodi di aggressione fisica nei suoi confronti e la completa noncuranza nei confronti dei figli, a volte lasciati in casa da soli, chiusi a chiave o al contrario, situazioni in cui ella stessa rimaneva fuori dalla porta di casa con i bambini, senza poter entrare poiché il marito glielo impediva.

La donna chiedeva pertanto l’affidamento esclusivo dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, nonché un assegno di mantenimento in favore dei minori di 1.500,00 euro mensili, oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie.

La pronuncia di separazione

Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all’udienza presidenziale, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente ed il giudizio proseguiva nel merito, mentre con separata ordinanza presidenziale veniva disposto l’affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale; veniva inoltre, regolamentato il diritto di visita del padre, e disposto l’obbligo a carico di quest’ultimo di versare alla moglie a titolo di mantenimento dei figli minori la somma di Euro 1.200,00 mensili (da rivalutarsi secondo gli indici Istat).

A sostegno della propria decisione il giudice siciliano (sentenza n. 3532/2019) ha posto il fatto che “l’accertamento di un costante comportamento offensivo del coniuge nei confronti dell’altro durante il matrimonio si pone in evidente contrasto con tutti i doveri di fedeltà e di solidarietà coniugali derivanti dal matrimonio ed è casualmente idoneo a provocare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e dunque l’addebito della separazione”.

Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il Tribunale Roma, sez. I, con la sentenza n. 2899 del 11/02/2011‐ha affermato che “In tema di giudizio di separazione giudiziale dei coniugi è fondata la domanda di addebito formulata dal coniuge ricorrente qualora il medesimo provi nel corso del giudizio che il coniuge resistente non soltanto non abbia ottemperato ai propri doveri familiari ma abbia altresì avuto nel corso della convivenza coniugale condotte ripetutamente violente nei confronti delle figlie e della moglie esternatesi in aggressioni fisiche, espressioni scurrili ed offensive, scatti di rabbia incontrollata a fronte di motivi futili se non inesistenti, intolleranza nei confronti dei familiari, oltre ad essersi più volte allontanato dall’abitazione familiare per periodi prolungati senza più dare notizie di sé.

La giurisprudenza di legittimità

Nello stesso senso la Prima Sezione Civile della Cassazione sez. I, 14/01/2011, n. 817  ha statuito che‐  “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. Anche un solo episodio di non lieve violenza, con percosse, consumato dal marito ai danni della moglie, per di più per un banale, futilissimo motivo (avere gettato nella spazzatura un tozzo di pane raffermo), legittima la moglie a chiedere la separazione personale dal coniuge con addebito a quest’ultimo, rendendo verosimile l’affermazione della moglie che il marito fosse solito “alzare le mani”, pur non potendo essere data la prova di ciò, trattandosi di condotte verificatesi all’interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee”.

La redazione giuridica

Leggi anche:

RELAZIONE CON UN ALTRO UOMO SUI SOCIAL: NIENTE ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui