L’impossibilità sopravvenuta giustifica il conduttore moroso rendendo inapplicabile lo sfratto per morosità; la morosità deve essere considerata come il portato del divieto di esercitare la propria attività durante il periodo del lockdown

Il confinamento a casa a causa del virus Covid-19 ha avuto conseguenza impattanti per l’economia. L’ordinanza del Tribunale di Venezia n. 5480/2020 non ha convalidato uno sfratto per morosità in ragione delle difficoltà che il lockdown ha imposto a ciascuno di noi.

Il fatto riguarda uno sfratto per morosità da un locale commerciale per la mancata corresponsione dei canoni mensili, per un valore complessivo di 6800 euro. Si costituiva la società conduttrice facendo presente che l’impossibilità di pagare i canoni di locazione era dovuta alla chiusura degli esercizi commerciali imposta a causa durante il lockdown a causa del covid 19.

Il giudice accoglie le ragioni della società intimata e assegna 15 giorni di tempo dall’emissione dell’ordinanza per procedere alla mediazione obbligatoria. In caso di esito negativo della stessa concede  alle parti termine per integrare la documentazione agli atti al fine di proseguire il procedimento, secondo forme e procedura del rito locatizio.

Le motivazioni alla base della decisione del Tribunale di Venezia possono essere così riassunte:

  1. La morosità deve essere considerata come il portato del divieto di esercitare la propria attività durante il periodo del lockdown
  2. La parte conduttrice si è trovata nell’impossibilità di utilizzare l’immobile perché nel fondo erano ricoverate tutte le attrezzature per la ristorazione
  3. La conduttrice ha dovuto fare fronte ad una impossibilità parziale temporanea, che essendo sopravvenuta giustifica il recesso o la controprestazione in denaro dovuta al locatore dell’immobile.

Avv. Claudia Poscia

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