Respinto il ricorso della famiglia di un ragazzo che si era procurato un trauma al braccio per essere stato asseritamente spinto da un compagno durante una gita scolastica

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19110/2020 ha respinto il ricorso della famiglia di un ragazzo che aveva agito in giudizio nei confronti del MIUR al fine di vedersi riconoscere il danno subito in occasione di una gita scolastica. Il giovane, nello specifico, sosteneva di aver riportato un trauma al braccio sinistro dopo essere stato violentemente spinto da un compagno contro un sedile mentre si accingeva a scendere dall’autobus, per una sosta in un’area di servizio; episodio da ricondurre – secondo gli attori – alla responsabilità del personale docente dell’istituto scolastico per culpa in vigilando.

La pretesa risarcitoria, tuttavia, era stata respinta in sede di merito in quanto, nonostante il racconto dell’alunno, non si era raggiunta la prova sulla dinamica del sinistro. Per l’effetto, non avendo lo studente danneggiato provato il fatto a fondamento della domanda, non era risultata applicabile la responsabilità degli insegnanti ex art. 2048, c. II, c.c. Decisione corretta anche secondo la Suprema Corte.

Nel rivolgersi ai Giudici del Palazzaccio, il ricorrente deduceva che una volta dimostrato che l’evento di danno si era verificato durante la fase di affidamento al personale insegnante, sarebbe spettato all’amministrazione convenuta l’onere di provare che lo stesso non fosse ascrivibile al fatto illecito di altro alunno, anch’egli affidato alla sorveglianza del personale docente. Tale prova, invece,  non era stata acquisita, atteso che i testi escussi non avevano affermato ma nemmeno escluso che il danneggiato fosse caduto perché spinto.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto inammissibile la doglianza proposta.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza; essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso.

Lo schema di responsabilità extracontrattuale delineato dalla norma, secondo detta interpretazione, individua dunque quale fatto costitutivo il fatto illecito produttivo di danno commesso dall’allievo (o apprendista) nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza, con la conseguenza che, secondo il generale criterio di riparto dell’onere probatorio dettato dall’art. 2697 cod. civ., incombe sul danneggiato, che intenda quella responsabilità far valere, l’onere di darne dimostrazione, non certo al convenuto quello di dimostrare che quel fatto costitutivo non si sia verificato.

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