Notifica all’"incaricato alla ricezione degli atti": è valida?

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È valida la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte, eseguita con la consegna di copia dell’atto ad un soggetto dichiaratosi “incaricato alla ricezione degli atti”

Lo ha affermato la Seconda Sezione Penale della Cassazione in una recente pronuncia (n. 21643/2019).

Nel caso di specie, la notificazione della sentenza impugnata era stata effettivamente eseguita presso lo studio del procuratore domiciliatario della controparte, con la consegna ad opera dell’ufficiale giudiziario ad un soggetto che si era qualificato come “incaricato alla ricezione degli atti”.

Ebbene tale qualificazione del ricevente – hanno chiarito i giudici di Piazza Cavour – deve ritenersi assistita da fede pubblica fino a querela di falso (che, peraltro, la parte destinataria non ha inteso proporre) unicamente quanto alla dichiarazione resa in tal senso, dal consegnatario, e non quanto al contenuto della dichiarazione stessa (Cass. n. 6906 del 2001; Cass. n. 21817 del 2012; Cass. n. 8537 del 2018).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte si intende comunque validamente eseguita con la consegna, nello studio, di copia dell’atto ad un soggetto dichiaratosi “incaricato alla ricezione degli atti” ove lo stesso, come nella specie, abbia in ogni modo ricevuto l’atto senza riserva alcuna. Ciò perché, quando l’art. 139 c.p.c., comma 2, include, fra i possibili consegnatari, l’addetto all’ufficio del destinatario, richiede unicamente una situazione di comunanza di rapporti, che, faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza, di subordinazione, di apposita preordinazione o di convivenza (Cass. n. 8537 del 2018, cit.).

Spetta, piuttosto, al destinatario della notificazione dimostrare l’inesistenza di qualsivoglia relazione con il soggetto che abbia ritirato la copia e la casualità della presenza del consegnatario presso lo studio del medesimo destinatario della notificazione (Cass. sez. un. 14792 del 2005; Cass. n. 24502 del 2013; Cass. n. 4580 del 2014).

La redazione giuridica

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