L’Agenzia fiscale non può considerare il dipendente che ha dimostrato di aver subito le trattenute (dalle buste paga e dal CUD), responsabile in solido con il datore di lavoro che non abbia (eventualmente) versato all’erario quanto trattenuto sulla retribuzione
La vicenda
In primo grado la CTP di Pescara aveva annullato la cartella di pagamento (relativa al periodo d’imposta 2012) emessa in seguito ad incongruenze tra le ritenute effettuate dal datore di lavoro nei confronti del contribuente (per come risultante dalle buste paga e dal C.U.D.) e quelle indicate dal datore di lavoro nel modello 770.
L’Agenzia delle Entrate aveva perciò chiesto la riforma della sentenza in appello; ma il gravame è stato respinto.
La Settima Sezione della CTR Abruzzo (sentenza n. 657/2019) ha chiarito che la sostituzione e la solidarietà d’imposta sono istituiti diversi.
L’art. 64 comma 2 del d.p.r. 600/1973 che disciplina il giudizio di accertamento dell’imposta nel caso di sostituzione, dimostra che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo: di qui la fondamentale illazione per cui il dovere di versamento della ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma, rispetto all’imposta; un’obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo degli artt. 23 ss. D.p.r. n. 600 citato e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dall’art. 64, comma 1, d.p.r. 600/73.
Tale lettura appare peraltro, coerente con l’art. 35 del d.p.r. n. 602/73 che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l’acconto. Con ciò chiaramente escludendo che, fuori dall’ipotesi di inadempimento il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell’acconto d’imposta; venendosi così a confermare l’assunto che l’autonoma obbligazione di versamento dell’acconto, è stata posta unicamente a carico del sostituto.
La speciale fattispecie di solidarietà del sostituito
Peraltro la speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto d’imposta, in caso di inadempimento del sostituto, viene dall’art. 35 d.p.r. n. 602/73, espressamente condizionata alla circostanza che non siano state operate le ritenute.
Tale condizione è in perfetta coerenza con quanto previsto dall’art. 22 d.p.r. n. 917/86 che, in modo esattamente speculare, riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo; in effetti – aggiungono i giudici tributari, “sarebbe stato legislativamente contraddittorio riconoscere il diritto allo scomputo, ma assoggettare il sostituito in via solidale alla riscossione delle somme scomputate”.
Da quanto detto, è stato ricavato il seguente principio: «Nel caso in cui il sostituto ometta di versare l somme, per le quali ha operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. n. 602 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute».
In definitiva, è stata ritenuta corretta la decisione della CTP la quale aveva statuito che – avendo il contribuente ampiamente dimostrato di avere subito le trattenute (come emerso dalle buste paga e dal CUD) – l’Agenzia fiscale non avrebbe potuto considerare quest’ultimo (il sostituito) responsabile in solido con il sostituto per non aver (eventualmente) versato all’erario quanto trattenuto sulla retribuzione del dipendente.
La redazione giuridica
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