La revoca del patrocinio a spese dello stato non comporta l’inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore, qualora l’autorità giudiziaria lo abbia già disposto

La vicenda

Il difensore di un imputato già ammesso al patrocinio a spese dello stato, ha proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento del Giudice di pace, con il quale, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, era stata revocata l’ammissione al predetto beneficio, nonché il decreto di liquidazione degli onorari già disposti in suo favore.

A detta del legale, il giudicante così facendo, avrebbe esercitato una potestà non consentita dalla legge, posto che l’ordinamento non prevede che il giudice possa revocare il decreto di liquidazione, dal momento che il difensore è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale. E ad ogni modo, la disciplina dettata dal d.P.R. n. 115/2002 non contempla il potere di autotutela.

I giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 17668/2019) hanno innanzitutto chiarito che il provvedimento di ammissione del cittadino al patrocinio dei non abbienti e il decreto di liquidazione compensi al difensore del soggetto ammesso, sebbene disciplinati nello stesso testo normativo, operano su due piani diversi e sono soggetti ad una disciplina del tutto autonoma, tali da escluderne presunzioni di interdipendenza ovvero di necessaria derivazione.

Il primo coinvolge il diritto, costituzionalmente garantito, di assicurare ai non abbienti in ogni stato e grado del giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione il diritto di difesa, riconosciuto come inviolabile dalla costituzione.  La liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa, invece, il diritto del difensore di essere corrisposto da parte di chi, al momento in cui la liquidazione viene eseguita, era tenuto ad adempiere la prestazione.

Non sussiste alcuna immedesimazione concettuale e collegamento funzionale tra i due momenti.

L’uno attiene alla legittimazione a ricevere una prestazione da parte dello Stato in presenza di certi requisiti, mentre il secondo investe un meccanismo meramente liquidatorio (mandato di pagamento di una prestazione professionale eseguita a favore di soggetto ammesso al patrocinio).

La revoca del patrocinio consente all’Erario di opporre al beneficiario già ammesso e, pertanto al difensore di questi, la propria carenza di legittimazione a procedere alla liquidazione; ma una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore del soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile, questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca.

Sul punto è anche intervenuta la corte costituzionale che ha statuito che il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale. Per tale ragione non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi invece procedere all’esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di /una preclusione processuale. In altri termini i provvedimenti di revoca non restano nella disponibilità del magistrato che li ha emessi e sono emendabili solo in sede di (eventuale) impugnazione .(Corte cost. n. 192/2015).

Peraltro, hanno osservato i giudici della Suprema Corte, che laddove si dovesse accedere alla tesi secondo cui la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio determini anche l’inefficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto di liquidazione, ne conseguirebbe che il patrocinatore liquidato si vedrebbe esposto per un periodo temporale assolutamente significativo (cinque anni dalla definizione del processo recita l’art. 112 comma I, lett. d), ad un’azione di recupero da parte dell’Erario, e ciò in contrasto con la chiara evidenza dell’art. 111 TU spese di giustizia che impone il recupero verso l’imputato, al quale è revocata l’ammissione, e in violazione del diritto soggettivo patrimoniale di cui è titolare il difensore del cittadino non abbiente, ammesso al patrocinio.

In definitiva è stato affermato il seguente principio di diritto: “ alla revoca ai sensi dell’art. 112 comma I lett. d) del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato, non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l’autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell’art. 82 D.p.r. 115/2002 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato”.

La redazione giuridica

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