Cassa forense fornisce le indicazioni relative a requisiti e modalità di presentazione delle domande per il reddito di ultima istanza riconosciuto in conseguenza dell’emergenza Covid 19.
Il Decreto interministeriale del 28 marzo 2020 ha esteso anche ai liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali di categoria il cosiddetto ‘reddito di ultima istanza’, ovvero l’indennità di 600 euro, già prevista per gli altri lavoratori autonomi, a sostegno del reddito in conseguenza dell’emergenza Covid 19.
Per quanto riguarda gli avvocati, la relativa domanda va presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita procedura attivata il 1 aprile nell’area riservata del sito Internet dell’Ente, in contemporanea con gli altri Enti aderenti all’Adepp.
Il Decreto stabilisce che possono presentare l’istanza, per il riconoscimento una tantum dell’importo di euro 600, i professionisti che abbiano dichiarato al fisco un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro per l’anno di imposta 2018.
Nello specifico, l’indennità è riconosciuta agli iscritti alla Cassa Forense che, nell’anno d’imposta 2018 (dichiarazione 2019) abbiano percepito un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017 n. 96), inferiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso.
Gli iscritti che, invece, nell’anno di imposta 2018 (dichiarazione 2019) abbiano dichiarato un reddito complessivo, determinato come sopra, ricompreso fra 35.000 e 50.000 euro, possono inoltrare domanda solo se abbiano cessato o ridotto o sospeso la propria attività a seguito dell’emergenza Covid 19.
La cessazione dell’attività deve essere attestata dalla dichiarazione di aver chiuso la Partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Per riduzione o sospensione dell’attività, invece, si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre del 2019; a tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa (differenza fra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività). Anch’esso deve essere attestato mediante autodichiarazione da rendere all’interno della procedura informatica.
Per presentare la domanda, dunque, gli avvocati devono accedere alla propria posizione personale, utilizzando le proprie credenziali, codice meccanografico e pin. C’è tempo fino alle ore 24.00 del 30 aprile 2020.
Il format dell’istanza – predisposto con l’indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia nel caso di reddito complessivo inferiore ai 35.000 euro, sia nel caso di reddito complessivo ricompreso fra 35.000 e 50.000 euro – deve essere compilato in ogni sua parte, compresa l’indicazione delle coordinate bancarie o postali. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.
Le domande saranno liquidate in ordine cronologico di arrivo, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti e fino all’esaurimento dei 200 milioni complessivamente stanziati per gli iscritti agli Enti previdenziali.
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