Novità sulle intercettazioni: ecco cosa prevede il decreto

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Il decreto ha superato il secondo esame del Governo e si avvia verso l’ultimo passaggio per diventare definitivo: ecco le novità sulle intercettazioni

Sono in arrivo importanti novità sulle intercettazioni. Lo schema di decreto, delegato dalla legge n. 103/2017 di riforma del processo penale, è stato approvato dal Governo. Ciò è avvenuto all’esito del secondo esame preliminare e si avvicina sempre più al via libera definitivo.
Questo dovrebbe arrivare con il prossimo Cdm entro fine anno.
Con le novità sulle intercettazioni, da un lato, si conferma il loro ruolo di strumento fondamentale di indagine. Dall’altro lato, si crea un equilibrio tra la segretezza e il diritto all’informazione.

Ma cosa prevedono, esattamente, le novità sulle intercettazioni?

Il decreto, in primis, introduce nel codice penale il reato di diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente. Punirà infatti con la reclusione sino a quattro anni chi procede alla loro diffusione. Questo ovviamente se perseguito con il fine di recare danno all’altrui reputazione o all’altrui immagine.
Non è punibile, in ogni caso, la diffusione delle riprese o delle registrazioni che deriva in maniera diretta dall’utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario. Oppure, che venga eseguita per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Le comunicazioni e le conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini, invece, non potranno essere trascritte, neanche sommariamente.

Lo stesso deve dirsi per le conversazioni che riguardano i dati personali che la legge definisce sensibili.
Resta però la facoltà del PM di disporre con decreto motivato che le comunicazioni e le conversazioni rilevanti per i fatti oggetto di prova e le comunicazioni e le conversazioni relativi a dati personali sensibili necessarie ai fini di prova siano trascritte nel verbale.
Inoltre, le comunicazioni tra avvocato e assistito, devono restare riservate.
Viene sancita l’impossibilità che dall’eventuale coinvolgimento del difensore nell’attività di ascolto legittimamente eseguita possa derivare la verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni.
In merito al deposito e alla selezione dei materiali intercettati, lo schema di decreto introduce una disciplina suddivisa in due fasi.
Nella prima vengono depositate tutte le conversazioni e le comunicazioni, unitamente ai relativi atti. Nella seconda, vengono acquisite quelle utilizzabili e vengono stralciate le altre, che andranno in archivio.
La custodia di quest’ultimo viene affidata al PM. Il pubblico ministero potrà permettere ai difensori e al giudice l’ascolto e l’esame, ma non la copia, di quanto in esso depositato. Almeno sino a che la procedura di acquisizione non sarà conclusa.
Così, viene di fatto abolito il modello incentrato sulla udienza stralcio.

In merito ai reati contro la PA, le condizioni di impiego delle intercettazioni divengono più semplici.

In particolare la relativa autorizzazione viene sottoposta a presupposti meno restrittivi di quelli attuali.
Il decreto che introduce le novità sulle intercettazioni coinvolge anche i cosiddetti trojan horse, ovverosia l’immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili.
Questi ultimi, in particolare, devono essere attivati da remoto secondo le previsioni del programma di indagine del PM e non possono essere mantenuti attivi senza limiti spazio-temporali.
Negli ambienti domiciliari dovranno essere sempre disattivati. Ciò a meno che non vi sia prova che l’attività criminosa si stia svolgendo proprio in tali luoghi o si tratti di delitti più gravi.
Infine, tra le previsioni vi sono quelle frutto dei pareri delle Commissioni parlamentari, che prevedono l’innalzamento del termine per l’esame da parte della difesa del materiale intercettato. Questo passa da cinque a dieci giorni dopo il deposito con possibilità di proroga in ragione della quantità e della complessità del materiale.
 
 
 
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