Nuove Tabelle milanesi 2022 integrate col sistema a punti (Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2022, n. 37009).
Nuove tabelle milanesi: garantiscono un risarcimento conforme ai principi di equità, uniformità e prevedibilità.
E’ arrivato l’atteso intervento della Suprema Corte sulle Tabelle del Tribunale di Milano, modificate col sistema a punti lo scorso giugno.
Gli Ermellini, pronunciandosi su un ricorso proposto dagli eredi di una donna defunta a seguito di trasfusioni con sangue infetto, affermano la conformità delle nuove Tabelle milanesi ai principi già affermati.
La vicenda che ha dato l’origine al placet della Cassazione alle Tabelle milanesi è il decesso di una donna causato da trasfusioni di sangue infetto.
Gli eredi incardinano giudizio civile nei confronti del Ministero per l’ottenimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla congiunta, nonché di quelli sofferti jure proprio per la perdita del rapporto parentale.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, successivamente la Corte di Appello riconosceva a ciascun figlio il ristoro per il danno parentale.
La decisione viene impugnata in Cassazione ove i congiunti della vittima lamentano la violazione del sistema delle Tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale, non correttamente applicate dalla Corte territoriale che liquidava importi inferiori a 1/3 rispetto al minimo stabilito.
La Corte di Cassazione ritiene fondata la censura.
Con la decisione 7 giugno 2011, n. 12408, è stato specificato che «la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, integra violazione di norma di diritto, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.». La stessa sentenza concludeva statuendo che «le Tabelle di Milano costituiscono il parametro di riferimento, per il giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale».
Successivamente, con le decisioni n. 10579/2021, n. 26300/2021 e n. 33005/2021, è stata rilevata alle Tabelle milanesi la carenza dei parametri standard di valutazione, sottolineando come solo le Tabelle di Roma fossero le sole a garantire l’applicazione dei criteri equitativi predicati dalla Cass. civ. n. 12408/2011, e riaffermato il principio secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti” , che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alla tabella».
Le nuove Tabelle milanesi, di giugno 2022, sono conformi ai suddetti principi indicati nelle sentenze del 2021 e la loro espressa invocazione da parte degli eredi ricorrenti nel caso concreto è conforme a diritto.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, afferma che «anche le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall’Osservatorio di Milano, risultando coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte n. 10579/2021, potranno essere legittimamente applicate dal giudice del rinvio qualora la parte, come nella specie, ne abbia fatto espressa richiesta nei precedenti gradi del giudizio, per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato».
Avv. Emanuela Foligno
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