Tunnel carpale al polso destro e conseguenti danni neurologici  (Cass. civ., sez. VI – 3, 23 marzo 2022, n. 9441- Presidente Amendola – Relatore Rossetti).

Tunnel carpale e derivati danni neurologici: la Suprema Corte enuncia il seguente principio: «Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di un altro convenuto non ha l’onere di richiedere il differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall’art. 167, comma 2, c.p.c”

Il paziente, nel 2002, aveva denunciato al Tribunale di Ragusa, la ASL e il Medico per avere riportato danni neurologici, guariti in seguito, ma con strascichi permanenti, a seguito di un intervento chirurgico per un’altra patologia, malamente eseguito.

In particolare, la donna deduceva di essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la correzione di una sindrome del tunnel carpale al polso destro, e che a causa dell’imperita esecuzione dell’intervento aveva patito danni neurologici, guariti con postumi permanenti.

Sia l’Azienda Sanitaria che il Medico negavano qualsivoglia responsabilità, chiamando in causa la società assicuratrice. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda attorea e quella di garanzia formulata dall’Azienda Sanitaria, ma dichiarava inammissibile la domanda di garanzia del Medico nei confronti della società assicuratrice, e condannava i convenuti al ristoro dei danni neurologici patiti.

La Corte d’Appello di Catania confermava tale decisione e il Medico propone ricorso per Cassazione deducendo che l’attrice aveva notificato la citazione introduttiva del giudizio di primo grado non solo alla ASL e al ricorrente stesso, ma anche alla società assicuratrice.

Conseguentemente il Medico ricorrente, per formulare la sua domanda di garanzia nei confronti dell’assicurazione, non aveva l’onere di rispettare le forme previste dall’art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa del terzo.

Il motivo è fondato.

Precisano gli Ermellini che la domanda proposta da un convenuto nei confronti di un altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione di una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell’attore.

Di talchè la Corte d’Appello ha errato nel dichiarare inammissibile la domanda di garanzia proposta da Medico nei confronti della Compagnia.

Per queste ragioni, il ricorso viene accolto dal Collegio, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà applicare il seguente principio di diritto: «il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di un altro convenuto non ha l’onere di richiedere il differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall’art. 167, comma 2, c.p.c.».

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui

Leggi anche:

Infezione da Stafilococco post sutura chirurgica.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui