Omessa biopsia percutanea e responsabilità del Medico

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Omessa biopsia percutanea e responsabilità del Medico

Omessa biopsia percutanea e responsabilità del Medico (Cassazione penale, sez. IV, dep. 15/05/2022, n.9413).

Omessa biopsia percutanea e il Medico viene condannato per lesioni colpose gravi.

La Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, con la quale il Medico, che aveva eseguito due interventi al seno alla paziente, era stato condannato per il reato di lesioni colpose gravi, ha rideterminato favorevolmente la pena sostituita con quella pecuniaria, confermando nel resto.

Al Chirurgo viene addebitata la omessa biopsia percutanea dei linfonodi che aggravava il quadro patologico della paziente, così aumentando il rischio e cagionando alla donna lesioni gravi, consistite nella sottoposizione ad altro intervento chirurgico.

L’imputato propone ricorso per Cassazione, lamentando violazione e erronea interpretazione della legge penale e vizio della motivazione quanto ai profili di colpa ritenuti e alla loro rilevanza rispetto all’evento, anche quanto alla valutazione della sussistenza della causa di non punibilità di cui alla L. 8 novembre 2012, n. 189, art. 3, assumendo che i Giudici non avrebbero operato il vaglio ex ante, proprio del giudizio di colpa, con riferimento a più profili.

Nello specifico, il ricorrente contesta il rilievo assegnato dai Giudici di merito alle linee guida, semplici raccomandazioni di comportamento clinico e la svalutazione, di contro, del principio dell’affidamento.  Secondo l’imputato, i Giudici del merito e i Consulenti, si sarebbero limitati alla lettura delle linee guida vigenti all’epoca dei fatti, senza tener conto della loro adeguatezza rispetto al caso concreto e, quindi, senza interrogarsi sulla opportunità di una loro completa applicazione.

La scelta di discostarsi dalle linee guida durante il primo intervento e di effettuare, quindi, solo la quadrantectomia alla mammella sinistra per asportare il nodulo sospetto, e omessa biopsia con eventuale asportazione dei linfonodi, era stata determinata dal fatto che la paziente, già preparata per l’intervento meno invasivo, era stata affidata all’imputato lo stesso giorno dell’operazione dal primario che l’aveva in cura. Quanto, invece, al secondo intervento, tale discostamento (tradottosi della asportazione di linfonodi del primo e secondo livello, senza escissione di quelli del terzo), sarebbe stato giustificato dal fatto che l’agente si era trovato di fronte a un’anomalia: l’ascella sinistra presentava, infatti, un ridotto numero di linfonodi, l’esame istologico di quelli prelevati era stato negativo, giustificando dunque la diagnosi di assenza di metastasi; l’intervento di asportazione di linfonodi di terzo livello presentava un aumento dei rischi, essendo pericolosamente vicini a vasi sanguigni e nervi; infine, l’ascella della paziente si presentava come “difficile”.

Il ricorrente rileva, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente operato la verifica del nesso causale tra la omessa asportazione di linfonodi e l’omessa biopsia percutanea e l’evento, superando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale si ricusa tale nesso in ipotesi di semplice “aumento del rischio” e ritenuto, pertanto, di ravvisarlo alla stregua di un giudizio controfattuale basato su una generalizzata regola esperenziale o legge scientifica, universale o statistica, giungendo alla conclusione che eventuali difficoltà nella dimostrazione del nesso causale non legittimerebbero una nozione debole di causalità.

Secondo gli Ermellini, il ricorso deve essere rigettato.

La Corte territoriale ha ritenuto infondato l’appello in punto di responsabilità dell’imputato per la omessa biopsia e asportazione dei linfonodi di terzo livello, ritenendo la stessa dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio dalle evidenze raccolte nel processo.

I Giudici d’Appello hanno affermato che  le linee guida indicavano la necessità di procedere all’esame citologico attraverso agoaspirato e all’ecografia dei cavi ascellari prima dell’intervento, ai fini della conferma delle diagnosi mammografica ed ecografica.

Il Chirurgo non si era attenuto a tali indicazioni e, ove tali approfondimenti fossero stati tempestivamente praticati, lo stesso avrebbe potuto rimuovere il linfonodo sentinella sul quale la scintigrafia linfonodale avrebbe consentito, con percentuale del 90%, di accertare la presenza di metastasi linfonodali.

Di qui la conclusione, in riferimento al primo intervento, di grave imperizia e discostamento dalle linee guida.

Quanto al secondo intervento, nonostante il corretto studio della lesione richiedesse di procedere alla ricerca del linfonodo sentinella, essendo emersa dall’esame istologico post operatorio l’aggressività del tumore, avveniva la omessa asportazione di linfonodi, per la seconda volta.

L’imputato, difatti, dieci giorni dopo il primo intervento, si limitava a rimuovere i linfonodi del secondo livello, sebbene nella cartella clinica si facesse riferimento alla asportazione radicale dei linfonodi ascellari (il che sarebbe poi avvenuto solo in sede di terzo intervento a opera di altro chirurgo e presso altra struttura).

Conseguentemente, lo svuotamento ascellare della paziente non è stato eseguito a regola d’arte, attesa la omessa asportazione di linfonodi maligni sia nel primo, che nel secondo intervento.

Conclusivamente, attesa la correttezza della decisione di secondo grado, viene ribadito il principio secondo cui, in tema di responsabilità medica, integra il reato di lesioni colpose la condotta anti doverosa del sanitario che determini l’aumento del periodo di tempo necessario alla guarigione o alla stabilizzazione dello stato di salute del paziente.

Il ricorso viene rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Emanuela Foligno

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