Viene contestato alla ASP di Ragusa di non avere rilevato le gravi malformazioni fetali in occasione dell’ecografia alla XIII settimana e di quella alla XXI settimana di gestazione. Entrambi i Giudici di merito rigettano le domande risarcitorie e la Cassazione conferma (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 dicembre 2024, n. 31487).
Il caso
A sostegno della domanda i genitori del neonato indicano che i sanitari non avevano rilevato le gravi malformazioni fetali. Inoltre non avevano informato i genitori dei limiti diagnostici delle apparecchiature utilizzate e avevano in tal modo impedito alla madre di decidere l’interruzione della gravidanza. Il neonato, venuto alla luce alla trentacinquesima settimana di gestazione, era risultato affetto dalla sindrome di Apert, grave patologia che determina alterazioni della forma del cranio, sindattilia alle mani e ai piedi e grave ritardo mentale, al punto che al piccolo era stata riconosciuta l’invalidità al 100%.
Il Tribunale di Ragusa rigetta la domanda. Successivamente anche la Corte di Catania, previo esperimento di nuova CTU medico-legale, rigetta.
Le motivazioni dei giudici di Appello
In sintesi, sulla base della rinnovata CTU i Giudici di appello, hanno osservato l’impossibilità di rilevare i segni della sindrome di Apert già tra la ventiduesima e la ventisettesima settimana di gravidanza. Inoltre, le conclusioni rassegnate dai CTU erano coerenti con quelle del primo grado, avendo tutti i Consulenti sottolineato che la sindrome di Apert “è una malattia genetica molto rara che comporta la fusione prematura, in epoca prenatale, di una o più suture craniche. Tale malattia, però, essendo il frutto di un processo evolutivo lento, avviene tardivamente, essendo diagnosticabile nel terzo trimestre di gravidanza, oltre la trentesima settimana”.
Sulla base di ciò, la Corte catanese ha affermato che i due esami ecografici eseguiti nel primo e nel secondo trimestre di gravidanza erano stati effettuati correttamente e in linea con le indicazioni della Società italiana di ecografia ostetrica e ginecologica (SIEOG). Da quelle ecografie non era emersa alcuna anomalia del feto, mentre la gestante non si era sottoposta all’ulteriore ecografia del terzo trimestre, che avrebbe probabilmente potuto individuare la precoce chiusura delle suture della teca cranica e le gravi malformazioni fetali.
Il rigetto della Corte di Cassazione
Con una serie di censure, tra cui la violazione del diritto della gestante ad essere pienamente informata, la negligenza nella lettura delle ecografie e la nullità della CTU di primo grado, i genitori della vittima invocano il vaglio della Cassazione.
I ricorrenti contestano che la sentenza si sia appiattita sulle conclusioni dei due CTU, senza rispondere alle critiche formulate dai CT di parte e che il medico abbia eseguito la diagnosi senza avvalersi di una ecografia tridimensionale
La Cassazione, preliminarmente, condivide e ripercorre la decisione di secondo grado che dava atto della circostanza che la sindrome di Apert non poteva essere diagnosticata dalla ecografia morfologica (cioè la seconda eseguita), del fatto che la gravida non presentava alcun fattore di rischio e del corretto obbligo di informazione fornito.
Oltre a ciò, gli Ermellini danno atto che la Corte siciliana, con corretta applicazione dei principi giurisprudenziale della responsabilità medica, ha escluso ogni responsabilità dei sanitari, evidenziando la mancanza del nesso causale tra la condotta del medico e la malattia del bambino.
Mancanza del nesso causale tra la condotta del medico e la malattia del bambino
I Giudici di appello, evidentemente ben consapevoli dell’estrema delicatezza della causa, hanno oltretutto disposto una nuova CTU che è pervenuta alle stesse conclusioni di quella svolta in primo grado.
Questo significa che i Giudici di secondo grado non si siano “appiattiti” sulle conclusioni delle 2 CTU, ma hanno invece con precisione e correttezza illustrato le ragioni della decisione, dando anche conto di come i Consulenti d’appello avessero replicato alle osservazioni critiche dei CTP.
Esclusa, quindi, la responsabilità professionale contestata, in conclusione la Cassazione accenna alla diversità esistente tra il diritto a scegliere di interrompere la gravidanza in presenza delle condizioni di legge, e il diritto ad essere informati del rischio della nascita di un figlio malformato, in modo da potersi preparare psicologicamente a tale evento.
Ebbene, una volta esclusa la possibilità di diagnosticare la malattia in occasione della seconda ecografia, ed escluso quindi il nesso di causalità tra l’operato del medico e il danno riportato dal neonato, ogni discussione sul diritto all’adeguata preparazione in vista della nascita appare irrilevante, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Avv. Emanuela Foligno