Danni da vaccino trivalente, errori della CTU vanno censurati in sede di legittimità

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Insussistenza di nesso di causa tra vaccino trivalente e l’insorgenza della sindrome autistica, ma errori e lacune della CTU possono essere censurati in sede di legittimità. Corte di appello di Milano rigetta la domanda confermata poi dalla Cassazione (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 10 dicembre 2024, n. 31701).

La Corte di Milano ha accolto il gravame del Ministero della Salute e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, ha respinto la domanda volta a ottenere l’indennizzo e l’assegno una tantum per i danni (encefalopatia immunomediata) asseritamente causati dalla somministrazione del vaccino trivalente del 19 giugno 1998.

Nessun nesso di causa tra il vaccino trivalente e l’insorgenza della sindrome autistica

In sostanza, la Corte milanese, sulla scorta del criterio della probabilità logica, ha escluso la sussistenza del nesso di causa tra la vaccinazione trivalente e l’insorgenza della sindrome autistica. A tal riguardo ha valorizzato le risultanze della CTU disposta nel giudizio di gravame, reputandole attendibili e “fondate sull’osservazione della documentazione in atti e degli studi più recenti ed accreditati in materia, nonché sull’accurato esame della storia clinica del periziato”.

Il Ministero si spinge in Cassazione e sostiene che la Corte milanese avrebbe errato nel disporre la rinnovazione della CTU, senza adottare alcuna motivazione in ordine all’ipotizzata genericità di quella espletata nel giudizio di primo grado e corroborata dalla puntuale disamina di tutta la documentazione acquisita. Inoltre, la sentenza d’appello sarebbe erronea, anche nella parte in cui avrebbe conferito rilievo dirimente al criterio della probabilità logica, nell’ipotesi di riconoscimento di una provvidenza contraddistinta da un carattere solidaristico e assistenziale.

Le censure vengono ritenute complessivamente infondate.

Riguardo l’accertamento del nesso causale la Suprema Corte ribadisce il principio che:La concessione dell’indennizzo previsto dalla Legge n. 210 del 1992 presuppone la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione del vaccino e il verificarsi del danno alla salute.

Il nesso causale dev’essere valutato secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica

Il nesso causale dev’essere valutato secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio “del più probabile che non”. In tale valutazione, occorre tener conto non soltanto della determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (probabilità quantitativa), ma si deve anche saggiare il grado di fondatezza della probabilità quantitativa alla stregua degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto, in linea con il criterio della probabilità logica (Cass., sez. VI-L, 24 ottobre 2017, n. 25119).

Questa Corte, nell’applicazione di tali regole evidenziato che, “a fronte di un riscontro sul piano scientifico di segno sostanzialmente negativo (ossia di “implausibilità biologica”) circa la sussistenza del nesso causale tra somministrazione vaccinale e patologia insorta (autismo)”, è necessario ponderare la “carenza di elementi concreti ulteriori a fondare l’esistenza di detto nesso“. La “convergente valutazione tra la determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa) e gli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)” giustifica sul piano logico la conclusione che l’eziologia ipotizzata sia rimasta allo stadio di “mera possibilità teorica” (Cass., sez. III, 27 luglio 2021, n. 21530)”.

La correlazione causale non può degradare al rango di mera “ipotesi possibile”

Ciò che è essenziale è il vaglio dello stato dell’arte nella letteratura scientifica, associato alla considerazione delle “caratteristiche del caso concreto” perché la correlazione causale non può degradare al rango di mera “ipotesi possibile” (in tal senso Cass., sez. lav., 3 febbraio 2021, n. 2474).

I Giudici di appello, che hanno valutato il nesso causale secondo il criterio di ragionevole probabilità scientifica, ponderando tanto le leggi astratte di copertura scientifica quanto le circostanze del caso concreto, non hanno violato le regole inerenti alla prova del nesso di causa, anche nel sistema prefigurato dalla Legge n. 210 del 1992, ergo la decisione impugnata è corretta.

Ad ogni modo, in caso di recepimento delle conclusioni del CTU da parte del Giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo a fronte della palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o di omissione degli accertamenti strumentali, dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass., sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34395).

Avv. Emanuela Foligno

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