Omessa terapia anticoagulante e decesso del paziente

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La ASL Foggia 2 viene citata a giudizio per responsabilità sanitaria imputata al Pronto Soccorso per omessa somministrazione di terapia anticoagulante e antiaggregante. Espletate due CTU, il Tribunale, con sentenza dell’8 gennaio 2016, rigettava la domanda attorea.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 22 marzo 2021, dichiarava quella che nelle more era divenuta Asl FG-Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia responsabile per il decesso del paziente condannandola a risarcire ciascuno degli appellanti nella misura di 174.258,24 euro oltre a 175.268,24 euro “in favore dell’intero nucleo familiare” e oltre agli accessori e alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nonché alle spese delle due CTU espletate in primo grado. Accoglieva poi la domanda di manleva, condannava la compagnia assicuratrice a tenere indenne l’appellata nei limiti di 129.114,22 euro.

Il ricorso contro la decisione di secondo grado

Della decisione di secondo grado viene censurato il raggiungimento della prova tramite la seconda CTU e il nesso causale tra le omissioni del Pronto Soccorso dell’Ospedale e il decesso, addebitando la violazione dei principi in ordine alla ricostruzione del nesso causale e dell’onere della prova relativo (qui, tra l’altro, si richiama come corretta la sentenza del Tribunale e si qualificano “contraddittorie ed imprecise” le considerazioni del CTU, assumendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto vagliarne criticamente “alcuni passaggi cruciali” che l’avrebbero condotto a riconoscere “la assoluta incertezza del nesso causale”) per sostenere che l’onere di provare il nesso causale non sarebbe stato adempiuto in quanto il decesso non sarebbe stato “conseguenza effettiva nella violazione delle leges artis“. Inoltre, si imputa al Giudice d’appello di non aver correttamente rispettato la regola del più probabile che non in relazione al decesso del paziente e all’omessa somministrazione di terapia anticoagulante e antiaggregante

In sintesi, secondo la tesi dei ricorrenti, la Corte di appello avrebbe violato la regola del “più probabile che non” per non avere scelto la prova dotata di grado di conferma logica superiore all’altra.

La S.C. respinge le censure dell’ASL in quanto tutte finalizzate a fornire una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella del Giudice d’appello della vicenda in questione (Cassazione Civile, sez. III, 05/06/2024, n.15779).

La Cassazione rigetta anche il ricorso incidentale dei congiunti della vittima, il che conduce alla compensazione delle spese per reciproca soccombenza. Compensazione che è equo investa pure la controricorrente Generali assicurazioni, che ha chiaramente aderito ai primi due motivi del ricorso principale.

Avv. Emanuela Foligno

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