Auto finisce contro un muro per evitare un cane randagio, chi paga?

0
cane-randagio

Proprietario e conducente del veicolo citano a giudizio la Asl di Benevento sostenendo che, per evitare l’investimento di un cane randagio, il veicolo andava a finire contro un muro di sostegno con ferite gravi per il conducente, che hanno comportato una invalidità del 15%.

La Asl ha chiamato in causa il Comune di Vitulano, ossia il Comune nel cui territorio si è verificato l’incidente, addebitando a quest’ultimo la responsabilità dovuta alle omissioni di controllo sull’animale randagio. Il Tribunale di Benevento ha ritenuto responsabile il solo Comune e lo ha condannato al risarcimento dei danni subiti dagli attori, escludendo dunque una qualsiasi responsabilità in capo alla Asl.

Il Comune di Vitulano ha proposto appello facendo valere la responsabilità esclusiva della Asl, obbligata, in base alla legge regionale campana, alla prevenzione del randagismo. La Corte di appello di Napoli ha accolto questo motivo condannando in solido il Comune e la Asl.

Il ricorso in Cassazione

Il Comune si rivolge alla Corte di Cassazione deducendo che l’unica responsabile della prevenzione del randagismo, e dunque della cattura degli animali randagi, è l’azienda sanitaria locale, con esclusione di ogni responsabilità in capo ai Comuni.

Le censure sono corrette.

È principio di diritto che “la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi” (Cass. 3737- 2023, che, con riferimento alla regione Campania, ha ritenuto l’obbligo gravante sulla ASL, in base alla legge del 2001; Cass. 32884-2021).

Poiché dunque la legge regionale 16 /2001 individua la Asl come ente che ha il compito di prevenire e controllare il randagismo, ne deriva chiaramente che è la Asl a doversi ritenere responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e non vi è alcuna responsabilità solidale in capo al Comune, la quale presuppone che quest’ultimo abbia contribuito al danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non è individuata dalla Corte di merito.

Il ricorso incidentale della ASL di Benevento, infatti, prospetta una contraddizione tra una prima affermazione volta ad escludere che l’incidente si fosse verificato nel territorio del Comune, ed una seconda affermazione volta invece ad affermare la responsabilità della ASL: insufficienza eccepita in appello, ma rigettata dal Giudice del secondo grado.

Inoltre, sostiene la ASL di avere delegato l’attività di prevenzione del randagismo, e dunque la ricerca e la cattura dei cani, all’EMPA onlus, e che “alla luce di detta convenzione il compito dell’ASL B può essere considerato pianamente assolto”.

Le censure non sono fondate (Cassazione Civile, sez. III, 31/05/2024, n.15244).

In Campania è l’Asl l’ente che ha il compito di prevenire e controllare il randagismo

L’obbligo grava per legge regionale sulla ASL, e non si può dire che venga assolto semplicemente delegando, in base ad una convenzione, i propri compiti ad altri. La convenzione vale tra le parti che la stipulano, e non verso i terzi, nei confronti dei quali la legge istituisce come obbligata la ASL.

Questo significa che la ASL resta il soggetto obbligato, salvi suoi diritti contrattuali verso il soggetto che si era impegnato nei suoi confronti.

Conclusivamente, viene accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui