Entrambi i Giudici di merito annullano il licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto.
Il caso
Il licenziamento è stato intimato per avere il dipendente “a far data dal 27/6/2018 totalizzato complessivamente n. 371 giorni di assenza, al netto della franchigia pari a 90 giorni prevista dalla …. contrattazione collettiva”; che, ai sensi dell’art. 70 C.C.N.L.“. Nel computo dei limiti della conservazione del posto e del trattamento economico non saranno conteggiate: a) le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital; b) le terapie salvavita; c) i periodi di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite complessivo di 90 giorni“.
I Giudici di appello hanno accertato che gli accessi al pronto soccorso nei giorni 18, 20 e 27 agosto 2018, nonché il ricovero in data 10 settembre 2018 (con intervento chirurgico eseguito l’11 settembre e successiva dimissione il 13 settembre 2018), erano avvenuti durante le assenze per malattia ritualmente comunicate e giustificate.
Hanno anche ritenuto che tra le assenze dovute a ricovero, e non computabili ai fini del comporto, dovessero farsi rientrare anche quelle causate dagli accessi al pronto soccorso. Inoltre nessun onere di comunicazione degli accessi al pronto soccorso e del ricovero gravava sul dipendente, data la valenza puramente oggettiva dell’assenza per malattia, ai sensi dell’art. 2110 c.c. E, sottratti i giorni di ricovero (comprensivi degli accessi al pronto soccorso), il recesso risulta intimato prima del superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro contrattualmente previsto ed è quindi nullo, per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2 c.c.
Il ricorso in Cassazione
Il datore di lavoro ricorre in Cassazione e contesta che i Giudici di merito abbiano considerato “ricovero”, non computabile ai fini del comporto, l’accesso volontario del lavoratore al pronto soccorso nei giorni 18, 20 e 27 agosto 2018.
La società fonda l’errore di qualificazione giuridica del tribunale e della Corte d’appello sulla definizione di “ricovero” data dall’Inps, quale periodo di tempo in cui il paziente è ospitato presso le strutture dell’ospedale, necessario per assicurargli le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie che richiedono interventi non eseguibili in regime ambulatoriale, e presuppone una permanenza notturna.
Con altra censura viene dedotto che l’esclusione, dal computo delle assenze ai fini del comporto, dei giorni di ricovero ospedaliero non opererebbe in modo oggettivo, a prescindere dal fatto che l’azienda fosse stata informata del ricovero da parte del dipendente che, in quei giorni, era assente per malattia ordinaria certificata dal medico di medicina generale.
L’interpretazione dell’art. 70 del C.C.N.L.
Il motivo di censura, dunque, investe l’interpretazione dell’art. 70 del C.C.N.L. Carta Industria nella parte in cui, alla lett. a), esclude dal computo ai fini del comporto “le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital”, dovendosi stabilire se nella previsione contrattuale possano considerarsi comprese, come ha sostenuto la Corte d’Appello, anche le assenze dal lavoro nei giorni in cui il lavoratore si è recato al pronto soccorso.
In base alle definizioni normative di ricovero ospedaliero e day hospital, il primo si caratterizza per una durata di almeno 24 ore e presuppone, quindi, un pernottamento nella struttura sanitaria. Il day hospital ha invece una durata giornaliera, senza pernottamento, e si realizza attraverso “uno o più accessi di durata limitata anche ad una sola parte della giornata”.
Ciò posto, la S.C. attraverso una “rilettura” dell’art. 70 del C.C.N.L. per stabilire se le locuzioni “ricovero ospedaliero” e “day hospital” debbano essere interpretate in maniera tassativa, escludendo altre forme di ricovero giornaliero, oppure in maniera esemplificativa, così da comprendere anche altre possibili forme di ricovero presso le strutture sanitarie, fornisce una nozione “ampia” di ricovero.
Il termine ricovero va inteso in senso di ampio
Il ricovero va inteso in senso ampio e comprende il tradizionale ricovero ospedaliero e quello di durata giornaliera.
Infatti, non è logicamente plausibile che l’esclusione dal computo ai fini del comporto sia stata prevista solo per i giorni di day hospital e non per altre ipotesi ad esso completamente assimilabili, come ad esempio il “day surgery” e l’accesso al pronto soccorso. Ciò specie se si considera la maggiore complessità e invasività delle prestazioni rese in regime di day surgery rispetto a quelle eseguite in day hospital e, analogamente, la urgenza che caratterizza l’accesso al pronto soccorso rispetto alla programmabilità delle prestazioni in day hospital.
Secondo gli Ermellini “sarebbe alquanto irragionevole ipotizzare che le parti sociali abbiano voluto escludere dal computo del comporto i giorni in cui il lavoratore è stato sottoposto a “terapie, accertamenti clinici, diagnostici o strumentali” programmati in regime di day hospital e non i giorni in cui il medesimo ha subito “interventi chirurgici o procedure invasive” programmati in regime di day surgery oppure ha avuto necessità di accedere al pronto soccorso in condizione di urgenza. Appare allora evidente come la locuzione adoperata nell’art. 70 sia indice della volontà delle parti di escludere dal computo rilevante ai fini del comporto tutto il tempo in cui il lavoratore è ricoverato presso una struttura sanitaria, anche se solo per una giornata o per una parte di essa, per essere sottoposto a indagini, cure e assistenza non eseguibili a domicilio” (Cassazione Civile, sez. lav., 06/06/2024, n.15845).
Ne deriva che la Corte di Appello ha correttamente interpretato l’art. 70 C.C.N.L., come volto ad escludere dal computo del comporto anche i giorni di accesso al pronto al soccorso.
Avv. Emanuela Foligno