In caso di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento contro-fattuale deve essere svolto tenendo conto della specifica attività che sia stata richiesta al medico

La vertenza è stata trattata dalla Corte di Cassazione (Sez. IV Penale, sentenza n. 19859 del 2 luglio 2020) che ha espresso il seguente principio di diritto : “Nelle ipotesi di omicidio o di lesioni colpose in campo medico, il ragionamento contro-fattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, deve essere svolto dal giudice tenendo conto della specifica attività che sia stata richiesta al sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza o di controllo) e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale”.

Il Tribunale di Como dichiarava l’imputato – Medico del Lavoro – responsabile di aver cagionato per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle regole artis,  la morte di un dipendente della ditta presso cui prestava la propria attività, condannandolo alla pena di anni 1 di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con attribuzione di una provvisionale in favore delle medesime.

Nello specifico, al Medico veniva eccepito di aver effettuato una inadeguata valutazione dei risultati degli esami ematochimici delle due annualità precedenti alla morte del dipendente, non avendo correttamente valutato la gravità del quadro clinico, ed avere tuttavia espresso un giudizio di idoneità, sottovalutando le condizioni di salute del lavoratore che invece imponevano ulteriori accertamenti sanitari.

Inoltre, secondo il Giudice penale di Como, il Medico era responsabile di aver determinato un ritardo diagnostico della patologia di cui il dipendente era affetto da almeno due anni, compromettendo, così, la possibilità di un intervento terapeutico che avrebbe quantomeno procrastinato l’esito infausto, per difetto di comunicazione dell’esito degli esami al lavoratore e al Medico curante dello stesso.

La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado in punto di responsabilità del Medico e concedeva le circostanze attenuanti generiche riducendo la pena da 1 anno di reclusione a 8 mesi di reclusione.

Il Medico ricorre in Cassazione ed eccepisce di aver operato correttamente, essendosi accertato delle condizioni di salute del lavoratore ed avendo correttamente formulato i giudizi di idoneità in relazione alle mansioni che gli risultavano essere svolte dal lavoratore.

Eccepisce, inoltre, errata valutazione delle prove da parte della Corte d’Appello che avrebbe dovuto escludere il nesso di causalità tra la propria condotta e l’evento morte, oltre all’erroneità del giudizio contro-fattuale, che risultava contrastante con le risultanze processuali.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata.

Preliminarmente gli Ermellini svolgono una panoramica normativa riguardante il ruolo di Medico del Lavoro all’interno dell’ambito aziendale, soffermandosi sul T.U. Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro che ha conferito una stabilità organica alla disciplina della sicurezza sul lavoro, prevedendo la figura del Medico del Lavoro in un rapporto di natura privata quale collaboratore dell’imprenditore negli obblighi di prevenzione.

Tra tali obblighi, in particolare, assume importanza la programmazione e lo svolgimento della sorveglianza sanitaria attraverso “protocolli sanitari” (visita preventiva, visita periodica, visita su richiesta del lavoratore, visita in occasione del cambio mansione e alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa).

La loro violazione è sanzionata dall’art. 58 che configura una serie di illeciti propri del Medico del Lavoro, a cui si aggiunge una specifica responsabilità a tutela di garanzia della salute dei lavoratori.

La Corte evidenzia che il ragionamento del Giudice di merito è errato in quanto non risulta essere stato verificato se nello svolgimento delle visite periodiche fosse ravvisabile in capo al Medico alcuna condotta colposa, in relazione alle effettive conoscenze (cliniche e di lavoro), nonché nella formulazione dei giudizi di idoneità.

Per discorrere di colpa per negligenza, imprudenza e imperizia è necessaria la prevedibilità dell’evento ex ante, ed è necessario operare un giudizio contro-fattuale, a fronte di una condotta indiziata di colpa, chiedendosi se in caso di comportamento alternativo lecito, l’evento si sarebbe verificato ugualmente e ne rappresenti la concretizzazione del rischio.

La Suprema Corte rileva che il Medico del Lavoro consegnava i risultati degli esami al lavoratore, consigliandogli di recarsi dal Medico curante per effettuare ulteriori esami e come, ciononostante, il lavoratore non riteneva di recarvisi.

Non è prevista, né dovuta, una sorta di interlocuzione diretta tra Medico del Lavoro e Medico curante e, quindi, non si può rimproverare nessuna mancanza da parte dell’imputato.

La Suprema Corte, per tali ragioni,  annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: ”nelle ipotesi di omicidio o di lesioni colpose in campo medico deve svolgersi un giudizio contro-fattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o legge scientifica, universale o statistica, che tuttavia deve tenere conto della specifica attività richiesta al sanitario (che può essere diagnostica, terapeutica, di vigilanza o di controllo), che qualora venga realizzata risulti idonea a scongiurare o ritardare l’evento come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale”.

Avv. Emanuela Foligno

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