Accolto il ricorso di un automobilista condannato per omissione di soccorso che invocava l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Con al sentenza n. 27241/2020 la Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista che invocava la particolare tenuità del fatto nell’ambito del procedimento che lo aveva visto condannare per omissione di soccorso in quanto, dopo il verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al suo comportamento, si era dapprima fermato salvo poi allontanarsi velocemente, non ottemperando all’obbligo di prestare assistenza alla persona ferita, un ciclista che aveva riportato “poli-contusioni” giudicate guaribili in cinque giorni.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva erronea applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. richiamando un precedente giurisprudenziale in cui i Giudici del Palazzaccio si erano espressi favorevolmente all’applicazione dell’esclusione della punibilità in relazione a casi di omissione di assistenza ex art. 189 co. 7 Cds. In quel caso il Supremo Collegio aveva considerato una prognosi di 10 giorni indicativa della lieve entità delle lesioni patite dalla persona offesa.
L’imputato evidenziava come il fatto a lui imputato fosse ancor meno grave, contemplando una prognosi di soli 5 giorni a carico della parte offesa.
Sottolineava poi come la lieve entità del danno subito dalla persona offesa non avrebbe costituito, peraltro, l’unico elemento da valutarsi nel caso di specie al fine dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. rilevando anche il comportamento post-delictum dell’agente. In tale ottica riteneva che doveva considerarsi il suo allontanamento dal luogo dell’incidente solamente dopo essersi fermato, aver appurato che l’investito non aveva riportato ferite o lesioni ed aver notato che quest’ultimo era stato prontamente raggiunto da connazionali i quali tra l’altro, tenevano nei suoi confronti un atteggiamento particolarmente aggressivo.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso. La sentenza impugnata non aveva infatti tenuto conto dei concreti elementi riferibili alla realtà processuale ed alle emergenze istruttorie, desumibili dalle sentenze di merito dai quali si evinceva la particolare tenuità del fatto. In particolare, non era stato attribuito il dovuto rilievo alla natura delle minime lesioni riportate dalla persona offesa e alla non evidente visibilità delle stesse, alla presenza comunque di persone che si erano radunate intorno al loro connazionale, alla mancata costituzione di parte civile del danneggiato, all’avvenuto risarcimento da parte dell’assicurazione dell’automobilista e al fatto che l’imputato si fosse comunque fermato prima di allontanarsi e che, comunque, una volta rintracciato non aveva mai negato il suo coinvolgimento nell’incidente. Tutti elementi tali da indirre il Collegio a ritenere che il fatto fosse sussumibile, senza necessità di ulteriori accertamenti, nella previsione dell’art.131 bis cod. pen.
La redazione giuridica
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