Svolta del furgone che non concede la precedenza alla moto proveniente dall’opposto senso di marcia il cui conducente moriva per le lesioni.
L’imputato alla guida del furgone, su una strada a unica carreggiata e a doppio senso di marcia (come accertato dalla CTU), impegnava l’incrocio ed effettuata una svolta a sinistra con una visuale innanzi a sé di circa 115 m di strada. Il motociclista, provenendo dal senso opposto di marcia, trovandosi innanzi il furgone, ha frenato bruscamente e, per l’effetto, è stato sbalzato dalla sella andando a urtare il furgone. In seguito all’impatto, ha riportato lesioni toracico-viscerali che ne hanno determinato la morte.
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ritiene corretta la valutazione effettuata dai Giudici del merito circa l’inidoneità della condotta tenuta dal conducente della moto nell’interrompere il nesso causale del reato ex art. 589-bis c.p (Cassazione Penale, sez. IV, dep. 8 marzo 2024, n. 9903).
La vicenda giudiziaria
La Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità del conducente del furgone per aver cagionato, per colpa generica oltre che con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, l’omicidio stradale del ciclista.
Il conducente del furgone si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando l’omesso accertamento della condotta alternativa lecita, insussistente condotta di guida imprudente e omessa considerazione della corresponsabilità del motociclista.
Le doglianze non sono ritenute ammissibili. In primo luogo, l’inammissibilità delle critiche deriva dalla considerazione che le stesse si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale.
I Giudici di merito hanno sufficientemente e correttamente motivato i profili della c.d. causalità della colpa, della individuazione della condotta alternativa lecita e dell’interruzione del nesso causale.
L’ordinario rischio da circolazione
I Giudici di Appello hanno correttamente valutato, sotto i profili di causalità della colpa, in considerazione della velocità del motociclo e della visibilità del conducente del furgone, che quest’ultimo ha cominciato la manovra di svolta a sinistra quando era già nel suo campo visivo il motociclo, soprattutto quando si trovava a una distanza non inferiore a 54, 4 m, tale per cui avrebbe dovuto astenersi dall’effettuare la manovra.
È pacifica, pertanto, la inosservanza delle regole cautelari che impongono di tenere una condotta di guida tale da non comportare intralcio alla circolazione stradale e rispettosa delle regole di precedenza nell’impegnare un incrocio. I Giudici di merito hanno considerato che il nesso causale non è stato interrotto dalla condotta di guida tenuta del motociclista, anche se viaggiava a una velocità nettamente superiore a quella consentita.
Su quest’ultimo punto, la Cassazione, nel ritenere corretta la decisione di merito impugnata, evidenzia che la condotta tenuta dalla persona offesa si inserisce in quella del normale rischio per la circolazione stradale (richiamando sez. Unite, n. 38343 del 2014).
Avv. Emanuela Foligno