Il Consiglio di Stato con una sentenza si è espresso sul diritto ai permessi giornalieri del padre qualora la madre sia casalinga

Nel caso in cui la madre sia casalinga, il padre ha ancora diritto ai permessi giornalieri dal lavoro?
Una importante sentenza del Consiglio di Stato, la n. 4993/2017, ha fornito chiarimenti a riguardo, superando i precedenti contrasti interpretativi.
Per il Consiglio di Stato, infatti, lo scopo della presenza domestica per il figlio di almeno uno dei genitori è ab initio soddisfatto quando uno dei due svolga attività di cura della casa.
Pertanto, il diritto ai permessi giornalieri del padre, se la compagna è casalinga, viene meno.

L’unica eccezione è rappresentata dall’impossibilità della donna di dedicarsi al piccolo per ragioni concrete e ben documentate.

Nel caso di specie, un poliziotto che si era rivolto alla giustizia amministrativa dopo essersi visto negare i periodi di riposo di cui all’articolo 40, lettera c), del decreto legislativo numero 151/2001 in ragione del fatto che la sua compagna era una casalinga.
Un precedente orientamento di segno contrario aveva escluso le predette misure di sostegno alla genitorialità per militari e poliziotti in ragione del “particolare status rivestito e agli speciali compiti istituzionali svolti”.
Il Consiglio di Stato, però, ha ribadito che oggi deve ritenersi che il diritto ai permessi giornalieri spetti astrattamente anche a tali soggetti “con i limiti ed i vincoli rivenienti dalle specificità ordinamentali, operative ed organizzative”.

E se una madre fa la casalinga?

Sul punto vi sono orientamenti contrastanti.
Per alcuni, infatti, l’attività di casalinga è un’attività non retribuita svolta a favore della propria famiglia che distoglie la donna dalla cura della prole.
Ne consegue che il congedo di maternità del quale la stessa non può godere, in quanto non una dipendente, spetta al padre nell’interesse supremo del minore.
Per altri, invece, è proprio il fatto che la casalinga non sia una lavoratrice dipendente che conta. Ciò in virtù del fatto che ha modo di gestire anche il tempo per assistere i figli.
Il Consiglio di Stato si sente più vicino a questo secondo orientamento.

Il padre, infatti, non ha alcun autonomo diritto ai permessi giornalieri. Al contrario è un diritto dipendente dall’impossibilità della madre di beneficiarne.

Inoltre, lo scopo della legge che li concede è quello di assicurare la presenza domestica per il figlio di almeno uno dei genitori (sia pure nei limiti orari precisati dalla norma), “è ab initio soddisfatto quando uno dei due svolga attività di cura della casa”.
Alla luce di tali circostanze, pertanto, se la madre è casalinga è innegabile che un genitore sia presente in casa e, anche se è onerato dai compiti, pur gravosi, della casa e della famiglia, è in grado di soddisfare i bisogni cui tende l’istituto dei riposi. Perciò, il padre non può usufruirne.
 
 
 
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