L’infortunio ha provocato al lavoratore una paraplegia completa i cui esiti permanenti vengono stimati nella misura del 95% (Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, Sentenza n. 752/2021 del 09/03/2021 – RG n. 2422/2019)

Il ricorrente cita a giudizio l’Inail deducendo che il medesimo Istituto gli riconosceva il 90% di invalidità quale conseguenza di un infortunio in itinere che ne causava una paraplegia completa.

A parere del ricorrente, la percentuale di invalidità era maggiore, ovverosia del 100%, ma l’Inail respingeva la relativa richiesta amministrativa.

Si costituisce in giudizio l’Inail contestando la richiesta del lavoratore.

Il Tribunale istruisce la causa attraverso l’esecuzione di CTU Medico-Legale, al cui esito la domanda svolta viene ritenuta fondata.

Il CTU ha confermato l’esistenza dei postumi denunciati dal ricorrente “paraplegia completa, anchilosi del tratto dorso lombare, intestino e vescica neurogeni, disfunzione erettile su base organica, esiti cicatriziali non interessanti il volto e il collo, esiti frattura femore sx con mezzi di sintesi in sede, esiti frattura caviglia sx, con postumi invalidanti permanenti per una misura del 95%”.

Il Tribunale osserva, preliminarmente, che il D.Lgs. n. 38/2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il quale all’art. 10, comma 4, ribadisce che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle del Testo Unico, ma per le quali il lavoratore dimostri l’origine professionale.

L’art. 13 del medesimo Decreto definisce il danno biologico come “lesione all’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

Il nuovo sistema indennitario dell’invalidità per manente prevede una franchigia per gradi di menomazione del 6% e si attua attraverso tre tabelle (v. D.M. 12.7.2000):

1) tabella delle menomazioni comprensiva degli aspetti dinamico – relazionali, che sostituisce le due tabelle dell’industria e dell’agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell’attitudine al lavoro (nell’ambito della quale si trova la ” Tabella delle menomazioni sistema nervoso e psichico” che al n. 181 riporta il “Disturbo post -traumatico da stress cronico se vero, a seconda dell’efficacia della psicoterapia, sino a 15);

2) tabella di indennizzo del danno biologico, da applicare in riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica, per l’indennizzo di menomazioni superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori o uguali al 16 % sono erogate in capitale;

3) tabella dei coefficienti che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.

Ne deriva, che il danno biologico comportante una invalidità permanente superiore al 6%, causalmente connessa con l’attività lavorativa, rientra nell’indennizzo Inail.

Nella specie, anche in considerazione della documentazione prodotta in giudizio, il Tribunale ritiene raggiunta la prova del nesso causale tra lesioni subite e infortunio.

La domanda del lavoratore viene accolta per una percentuale di inabilità permanente nella misura del 95%, con conseguente diritto alla costituzione della rendita previdenziale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il credito per sorte capitale, inoltre, deve essere maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso lega le di interesse, con decorrenza dal 121 giorno successivo alla maturazione del diritto, in virtù delle disposizioni di cui alla L. 412/1991, art. 16, comma VI.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza mentre quelle di CTU Medico-Legale, già anticipate dall’Inail, vengono dichiarate irripetibili.

In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione di una rendita per inabilità permanente nella percentuale del 95% di inabilità con decorrenza dalla revisione amministrativa e, per l’effetto, condanna l’Inail al pagamento del dovuto, oltre interessi legali.

Condanna, altresì, l’Inail al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.900,00 e vengono poste a carico dello stesso, definitivamente, le spese di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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