Respinto il ricorso di un giocatore che chiedeva il rimborso della quota di vincita di una scommessa multipla comprendente una partita sospesa per maltempo e rigiocata il giorno successivo

Con l’ordinanza n. 8515/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un uomo che si era visto respingere sia dal Giudice di pace che dal Tribunale la richiesta di rimborso avanzata nei confronti del bookmaker per il mancato pagamento della vincita su di una scommessa per partita di calcio del campionato francese. Nello specifico, la vincita era stata corrisposta per 1160,24 euro e non per 2131,94 euro, in quanto la partita Nimes-Caen era stata sospesa per maltempo il giorno in cui era stata programmata e nuovamente giocata il giorno successivo e del relativo risultato non si era tenuto conto.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente deduceva violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. n. 111/2006 affermando che la decisione di merito era erronea in quanto non avrebbe considerato che la partita in questione, in programma il 04/10/2013 alle ore 20, era stata sospesa per forte pioggia in detta data, ma comunque, giocata il giorno successivo alle ore 14, ed era terminata con risultato di due ad uno, che in tal senso vi era stata comunicazione da parte della Federazione Francese e il risultato effettivamente realizzato sul campo era conforme a quello da lui pronosticato. A suo giudizio, inoltre, la sentenza impugnata era viziata da mancanza o illogicità della motivazione in quanto era stato omesso l’esame nel risultato della partita realizzato sul campo il giorno successivo a quello calendarizzato e ai fini della individuazione delle vincite la partita era stata considerata come non giocata.

La Cassazione, tuttavia, dopo aver esaminato la normativa in materia  ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, dichiarando il ricorso infondato.

I Giudici Ermellini hanno chiarito che, nel caso di una partita di calcio sospesa per pioggia e rigiocata il giorno successivo, essa non può essere inclusa nella scommessa multipla vincente realizzata da un giocatore. Il fatto che il risultato finale dell’incontro sia stato proprio quello pronosticato dallo scommettitore risulta irrilevante. Ciò che conta, secondo i giudici, è che nel giorno previsto non si sia disputato l’evento sportivo.

Infatti, “ai fini della vincita si fa riferimento al risultato realizzatosi sul campo” nel giorno in cui l’evento sportivo è programmato, e ciò a prescindere dalla circostanza che poi esso “venga successivamente ripetuto”. In altri termini, “l’unica certificazione utile è quella che riguarda le partite giocate sul campo nel giorno stabilito, e non l’eventuale nuovo evento”.

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