La messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza è ricollegabile, oltre che all’azione o all’omissione del conducente, anche allo stesso passeggero che così facendo accetta le condizioni di pericolo

Riconosciuto il 30% di responsabilità nella causazione delle lesioni personali subite a causa dell’incidente stradale, al passeggero che non indossa le cinture di sicurezza.

La vicenda

Citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il conducente dell’auto a bordo della quale si trovava, al momento dell’incidente stradale da cui riportava gravi lesioni personali.

L’azione giudiziale era, pertanto, rivolta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti a seguito dell’impatto, che aveva quantificato nella somma di euro 25.800,00.

Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni RCA del conducente, che contestava la domanda attorea affermando che le lesioni personali si erano verificate per la determinante ed esclusiva responsabilità dell’attrice che, al momento del sinistro, non indossava le cinture di sicurezza.

Ma in primo grado il giudice ordinario accoglieva l’istanza, riconoscendo alla donna la somma di Euro 7.721,00 a titolo di danno biologico ed euro 16.385,30 a titolo di danno patrimoniale futuro, condannando così la convenuta al pagamento dei predetti importi.

Conclusosi anche il giudizio di secondo grado, la vicenda veniva portata dinanzi ai giudici della Cassazione.

Ci si chiedeva: quanto può incidere sulla determinazione del danno il concorso colposo del passeggero danneggiato che, al momento dell’impatto, non indossava le cinture di sicurezza?

Ebbene, i giudici della Cassazione hanno affermato che il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.

Può esservi, tutt’al più, concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio.

Ed infatti – chiariscono i giudici della Corte – la circostanza che vi sia una concausa nella produzione dell’evento di danno non esclude la concorrenza delle cause nella produzione del medesimo, né consente di ritenere interrotto legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno.

Ne consegue, pertanto, che la sentenza avrebbe dovuto limitarsi a ridurre proporzionalmente il quantum risarcitorio piuttosto che escludere il nesso di causalità.

Al contrario, la corte territoriale aveva omesso di considerare che il conducente è responsabile dell’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicché la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero.

Al riguardo, la giurisprudenza ha già chiarito che: “In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima”. (Cass. n. 18177 del 2007)

E detto in altri termini, “la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza è ricollegabile oltre che all’azione o all’omissione del conducente, il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza, anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione”.

La responsabilità colposa del danneggiato

Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass., 3, n. 4993 dell’11/3/2004; Cass., 3, n. 10526 del 13/5/2011; Cass., 3, n. 6481 del 14/3/2017).

Accertamento quest’ultimo – affermano gli Ermellini- che nella specie non è stato effettuato e che anzi, se lo fosse stato, per evidenti ragioni di coerenza, avrebbe dovuto estrinsecarsi nel riconoscimento di una percentuale di responsabilità della danneggiata del 30%.

La sentenza in esame aveva invece escluso totalmente il nesso causale in capo a quest’ultima e pertanto meritava di essere cassata con rinvio.

La redazione giuridica

 

Leggi anche:

CINTURE DI SICUREZZA: PER L’ESENZIONE ALLA GUIDA LA PATOLOGIA VA CERTIFICATA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui