La pronuncia del TAR Toscana sul ricorso di una donna contro la procedura di revisione della patente dopo che il documento, a seguito di un periodo di sospensione dovuto al suo coinvolgimento in un incidente stradale mortale, le era stato rinnovato

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 14 del 2020 si è pronunciato sul ricorso presentato da una automobilista, titolare di patente di guida B, rimasta coinvolta in un incidente stradale dal quale era conseguito il decesso di un motociclista. A seguito del sinistro, i Carabinieri le avevano ritirato la patente di guida e il Prefetto aveva disposto la sospensione del documento per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 123 del codice della strada. La donna era inoltre stata sottoposta a procedimento penale e condannata alla pena(sospesa) di un anno di reclusione.

Allo scadere del periodo di sospensione cautelare disposto dal Prefetto, ottenuta la restituzione della patente (nel frattempo scaduta di validità), la donna ne aveva chiesto il rinnovo presentando apposita domanda al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il documento, all’esito degli accertamenti fisici e psichici eseguiti dal medico accertatore, le era stato rilasciato.

A seguire, però, aveva ricevuto una nota con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile, richiamando il decreto prefettizio e il rapporto dei Carabinieri stilato all’atto dell’incidente, la informava dell’avvio del procedimento di revisione della patente ex art. 128 del codice della strada.

La ricorrente aveva quindi inviato tramite PEC una nota con la quale aveva informato l’Ufficio dell’avvenuto rilascio a suo favore della nuova patente di guida ma la Motorizzazione, richiamandone il coinvolgimento nel sinistro mortale (con violazione dell’art. 145 C.d.S.) e ritenuto che tale comportamento di guida facesse sorgere dubbi sulla persistenza dei “requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”, aveva comunque disposto la revisione della nuova patente di guida, invitandola a porre in essere quanto necessario per la conferma del titolo (accertamenti fisici e psichici ed esame di teoria e pratica di guida).

La donna ha quindi impugnato tale provvedimento eccependo, tra gli altri motivi, come l’Amministrazione, con il rilascio della nuova patente di guida in sostituzione di quella vecchia scaduta, avvenuto nella consapevolezza del sinistro e del conseguente provvedimento prefettizio, avesse già effettuato una valutazione di idoneità della stessa alla guida, esaurendo così il relativo potere.

Il Tribunale Amministrativo ha effettivamente ritenuto di aderire a tale argomentazione accogliendo il ricorso in quanto fondato.

I provvedimenti di revisione della patente, finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida, sono adottati dall’Ufficio della Motorizzazione sulla base del potere-dovere ad esso conferito dal codice della strada, che discende dal compito istituzionale dell’Amministrazione di tutela della sicurezza della circolazione stradale e di prevenzione degli incidenti.Nel caso in esame l’Ufficio della Motorizzazione aveva ritenuto che il pregresso incidente potesse legittimare il dubbio della persistenza dell’idoneità alla guida da parte della ricorrente, ed aveva quindi proceduto alla revisione del titolo abilitativo.

E’ tuttavia evidente – sottolinea il Collegio giudicante – la contraddittorietà tra il provvedimento di revisione ed il precedente (di pochi mesi) provvedimento di rilascio di una nuova patente emesso dalla stessa Amministrazione. Quest’ultimo provvedimento, infatti, presupponeva il positivo accertamento dei requisiti tecnici d’idoneità alla guida in capo alla richiedente e l’insussistenza di rischi per la sicurezza della circolazione. Peraltro, il fatto costituito dall’incidente mortale che aveva coinvolto l’odierna ricorrente era preesistente ad entrambi i provvedimenti.

Inoltre, il contrasto tra i provvedimenti di rinnovo e di revisione non era stato eliminato dall’Amministrazione attraverso il previo annullamento in autotutela del primo provvedimento. Di qui l’evidente illegittimità della disposta revisione.

La redazione giuridica

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