L’utente può legittimamente ritenere che l’ente custode mantenga il bene demaniale in conformità alle caratteristiche necessarie per l’uso cui è destinato (Tribunale di Catania, Sez. III, Sentenza n. 4748/2021 del 22/11/2021)

Il Comune viene condannato a risarcire al pedone il danno non patrimoniale per la caduta provocata da una sporgenza metallica sul marciapiede non segnalata, non avendo fornito la prova liberatoria del caso fortuito.

Il Tribunale di Catania osserva che “ l’utente di un bene demaniale possa legittimamente ritenere che l’ente custode lo mantenga in conformità alle sue caratteristiche necessarie per l’uso cui è destinato e non può esigersi dallo stesso utente un comportamento teso alla continua ricerca di eventuali possibili e visibili difetti della cosa.”

Il Comune, pertanto, è tenuto a risarcire il pedone che è caduto sulla sporgenza metallica lungo il marciapiede in quanto sussiste nesso causale fra il sinistro e il cattivo stato di manutenzione della pavimentazione luogo del sinistro.

Il pedone deve essere risarcito dopo la caduta sulla sporgenza metallica presente sul marciapiede e non segnalata.

Sussiste il nesso causale fra il sinistro e il cattivo stato di manutenzione della pavimentazione stradale e per tale ragione il Comune, quale custode del bene demaniale ne risponde in termini di responsabilità ex art. 2051 c.c.

In definitiva, l’utente della strada deve potere legittimamente confidare che l’ente custode mantenga il bene demaniale in condizioni consone alle caratteristiche necessarie all’uso cui è destinato.

Infatti, il pedone non può essere costretto a guardare sempre e comunque a terra, alla ricerca di eventuali insidie presenti sulla superficie su cui cammina.

Il Tribunale siciliano accoglie integralmente il ricorso della danneggiata liquidando l’importo di euro 15.700,00 a titolo di danno non patrimoniale per le lesioni subite e spese mediche documentate.

Nello specifico, la donna incappava nello spuntone metallico, residuo di un paletto di ferro tranciato, procurandosi lacerazioni agli arti inferiori.

Nella valutazione della dinamica del sinistro viene tenuto in considerazione la mancanza di illuminazione dovuta alla tarda ora e il mancato funzionamento dell’illuminazione pubblica della strada in questione.

Le rappresentazioni fotografiche prodotte dalla danneggiata confermano lo stato dei luoghi e la CTU medico-legale accerta il nesso causale tra le lesioni e l’evento.

Conseguentemente, non vi sono dubbi sulla sussistenza in capo al Comune della responsabilità da custodia.

Il Giudice sottolinea che in materia di responsabilità oggettiva, la giurisprudenza di legittimità ritiene superata la necessità di applicare i concetti di insidia e trabocchetto, che favorirebbero la pubblica amministrazione penalizzando le vittime.

Al pedone, utente della strada, è comunque sempre richiesta una condotta diligente e, l’intensità di tale condotta, è da valutarsi caso per caso tenendo in considerazione anche la natura della strada, se extraurbana o nel centro cittadino.

Tale condotta diligente, ad ogni modo, non può spingersi sino a pretendere che l’utente della strada vada alla continua ricerca di difetti visibili del bene demaniale.

Il Comune viene condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU me dico-legale.

Avv. Emanuela Foligno

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