L’esame obiettivo del danneggiato, nel caso un pedone investito, non può comportare, di per sé solo, l’insussistenza di postumi invalidanti permanenti
Un pedone investito da un veicolo mentre attraversava le strisce pedonali conveniva in giudizio l’automobilista per il ristoro dei danni fisici subiti.
Il Giudice di Pace adito declarava la responsabilità integrale dell’automobilista e lo condannava al risarcimento del danno.
La Compagnia assicurativa proponeva appello innanzi al Tribunale che riduceva la condanna al risarcimento del danno ad € 2.306,06, limitando il risarcimento ai postumi di natura temporanea ed escludendo il risarcimento dei postumi permanenti.
La danneggiata ricorre in Cassazione lamentando che il Tribunale, in funzione di Giudice d’Appello, accertava la solo sussistenza del danno da inabilità temporanea basandosi solo sull’esame obiettivo ed escludendo la liquidazione del danno biologico permanente peraltro accertato anche dal Consulente d’Ufficio.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 13292/2020, ritiene fondato il ricorso della donna ed evidenzia -come ormai cristallizzato dall’orientamento giurisprudenziale della materia- che “in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, le disposizioni contenute nel Codice delle Assicurazioni non costituiscono norme precettive, bensì norme in senso lato a cui può esser data un’interpretazione compatibile con l’art. 32 Cost., dovendo essa esser intesa nel senso che l’accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l’unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico”.
Per tali ragioni i supremi Giudici precisano che l’esame obiettivo del danneggiato non può comportare, di per sé solo, l’insussistenza di postumi invalidanti permanenti, in contrasto con quanto affermato dalla stessa CTU.
Viene evidenziato, inoltre, che le tabelle delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al D.M. 3 luglio 2003 (le così dette lesioni micropermanenti) riguardano un danno biologico permanente da 3 a 5% per “esiti attendibilmente dolorosi di frattura extra articolare di bacino ben consolidata e in assenza o con sfumata ripercussione funzionale”.
Entrambi i gradi di giudizio, quindi, risultano errati poiché frutto del sole esame obiettivo della danneggiata e privi della valutazione dei postumi della frattura branca ischio pubica subita dalla stessa.
Il ricorso della donna viene integralmente accolto.
Avv. Emanuela Foligno
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
INVESTITA, POSTUMI PERMANENTI NON VALUTABILI SOLO CON ESAME OBIETTIVO