L’applicazione del divieto di cumulo è lecita solo in presenza della totale identità di eventi generatori del diritto alle due attribuzioni previdenziali
L’appellante è titolare di pensione ordinaria di inabilità Inps e di rendita Inail per malattia professionale Linfoma non Hodgkin con grado di invalidità del 60% e si è vista azzerare la pensione di invalidità Inps per divieto di cumulo con altra prestazione percepita dall’Inail.
I Giudici d’Appello, invero, chiariscono che l’applicazione del divieto di cumulo è lecita solo in presenza della totale identità di eventi morbosi generatori del diritto alle due attribuzioni previdenziali; solo in tale caso, infatti, si può discorre di illecita duplicazione delle previdenze.
In tal senso si è espressa, con la interessante decisione qui a commento, la Corte d’Appello di Roma, IV Sez. Lavoro, Sentenza n. 2036/2021 del 20/05/2021 RG n. 3199/2017.
Con ricorso del 11.09.2017 il beneficiario propone appello avverso la sentenza emessa in data 04.07.2017, con cui il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle domande avanzate, dichiarava non dovute, relativamente al periodo da gennaio 2010 a dicembre 2011, le somme richieste dall’Inps con nota del 23.02.2013, rigettando ogni altra domanda avanzata e compensando, integralmente, tra le parti, le spese di lite.
L’appellante censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto applicabile il regime di incompatibilità previsto dall’art. 1 comma 43 L. n. 335/1995, senza considerare che la concessione della pensione ordinaria di inabilità non era stata determinata unicamente dalla malattia professionale (linfoma non Hodgkin) riconosciuta dall’Inail, bensì da un ben più complesso quadro morboso , e che la patologia più grave non era neppure il linfoma, bensì la sindrome di Guillan Barré, tanto è vero che a seguito del suo aggravamento veniva riconosciuto il diritto di percepire l’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 24.08.2011; censura, altresì, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto applicabile il regime di irripetibilità dell’indebito al solo periodo 01.01.2010/31.12.2011 , senza considerare che ai sensi dell’art. 13 L. n. 412/1991 dovevano ritenersi irripetibili tutti gli importi relativi a periodi antecedenti di oltre un anno rispetto alla data della richiesta di ripetizione; censura, infine, la sentenza per non essersi il Tribunale pronunciato sulla domanda di ricalcolo della pensione.
Si costituisce in giudizio l’Inps, eccependo l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 434 c.p.c.; nel merito sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.
La Corte d’Appello ritiene il gravame parzialmente fondato.
L’appellante è titolare di pensione ordinaria di inabilità concessa dall’Inps ai sensi dell’ art. 2 L. n. 222/1984 con decorrenza dall’01.07.2006; è anche titolare di rendita Inail , concessa dall’Istituto in data 25.05.2010, per malattia professionale di Linfoma non Hodgkin, con grado di invalidità del 60%.
In data 10.01.2013 l’Inps comunicava all’interessata di avere ricalcolato la sua pensione di inabilità con decorrenza dall’01.07.2006 e di averla completamente azzerata, ai sensi dell’art. 1 comma 43 L. n. 335/1995, per “incumulabilità con le rendite Inail ” percepite: tale azzeramento aveva comportato un conguaglio a debito per euro 38.995,84.
Con ulteriore comunicazione del 22.02.2013 l’Inps ribadiva di avere corrisposto quote di pensione non spettanti, in quanto non cumulabili a norma della legge 335/95 con la rendita vitalizia liquidata dall’Inail per lo stesso evento invalidante “, per complessivi euro 38.995,84 , e recuperava il suo credito mediante trattenute di euro 100,00 mensili , a partire dal mese di marzo 2013 sulla pensione di invalidità civile percepita.
La donna impugna il provvedimento dinanzi il Tribunale di Velletri deducendo la non applicabilità della incompatibilità di cui all’art. 1 comma 43 L. n. 335/1995, in quanto la pensione di inabilità ordinaria era stata concessa sulla base di un quadro patologico ben più grave e complesso della sola malattia professionale riconosciuta dall’Inail, essendo affetta anche da una serie di patologie (“esiti di intervento di pneumectomia totale sinistra, endocardite batterica , stenosi della valvola aortica , colecistectomia laparoscopica, sindrome di Guillan Barrè, osteoporosi, GUHD cronica con coinvolgimento epatico cutaneo e mucoso”) che non erano state prese in considerazione ai fini della costituzione della rendita; ha, inoltre, contestato la quantificazione del rateo mensile di pensione, in quanto, a suo avviso, eseguita in violazione dell’art. 2 III CO. lett. b) L. n. 222/1984, stante la mancata applicazione della maggiorazione ivi prevista.
Il Tribunale riteneva che per poter pretendere il cumulo delle due prestazioni la ricorrente avrebbe dovuto “prima chiedere in via amministrativa il riconoscimento di un complesso invalidante pari al 100% a prescindere dalla malattia professionale”; dichiarava irripetibile l’indebito maturato nel periodo 01.01.2010/31.12.2011 e respingeva, nel resto, il ricorso, compensando integralmente le spese di lite.
La Corte d’Appello evidenzia che l’art. 1 comma 43 L. 08.08.1995, n. 335 stabilisce che “le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del TU delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Ergo, il regime di incompatibilità /incumulabilità sussiste solo se le prestazioni previdenziali sono state erogate per il medesimo evento invalidante, cioè se le medesime patologie che hanno portato alla costituzione della rendita da parte dell’Inail hanno anche determinato la concessione, da parte dell’ Inps, di una delle prestazioni previste dagli artt. 1 e 2 L. n. 222/1984 , con conseguente, totale sovrapponibilità dei relativi quadri clinici .
In tal senso è ferma la giurisprudenza di legittimità : ” in tema di prestazioni previdenziali, il divieto di cumulo, stabilito dall’art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fra prestazioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell’Inail per gli stessi eventi invalidanti, trova applicazione solo quando le due prestazioni – alle quali il divieto si riferisce – abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell’infortunio o nella malattia professionale, e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell’approntamento di un unico intervento del complessi vo sistema di sicurezza sociale ; il divieto, invece, non opera nei casi in cui l’evento indennizzato dall’Inail abbia solo contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo all’attribuzione della prestazione a carico dell’Inps “.
In altri termini, la previsione del divieto di cumulo opera, quindi, solo in situazioni sovrapponibili tra la prestazione Inps e la previdenza riconosciuta dall’Inail.
Solo in tale caso, difatti, si verifica una duplicazione inammissibile.
L’applicazione del divieto di cumulo è lecita solo in presenza della totale identità di eventi generatori del diritto alle due attribuzioni previdenziali.
L’interessata ha affermato che il diritto di percepire la pensione ordinaria di inabilità le era stato riconosciuto dall’Inps in funzione, non solo della contratta malattia professionale, che le riduceva la capacità lavorativa nella misura del 60% (…) ma perché affetta da esiti di intervento di pneumectomia totale sinistra, endocardite batterica, stenosi della valvola aortica, instabilità nella deambulazione, ossigeno terapia, colecistectomia laparoscopica, sindrome di Guillan Barrè, osteoporosi, GUHD cronica con coinvolgimento epatico cutaneo e mucoso.
Tale circostanza non è stata contestata dall’Inps e, dunque, deve ritenersi pacifico che il quadro patologico a fronte del quale l’Inps riconosceva la pensione di inabilità con diritto di accompagnamento è alquanto ampio e complesso rispetto alla malattia professionale riconosciuta dall’Inail.
Le due prestazioni previdenziali, pertanto, non sono erogate per il medesimo evento morboso.
L’azzeramento della prestazione previdenziale disposta dall’Inps in data 10.01.2013, è del tutto illegittima e per conseguenza anche la richiesta di restituzione dell’importo di euro 38.995,84.
Per tali ragioni il Tribunale, in parziale accoglimento dell’appello dichiara l’illegittimità della sospensione da parte dell’Inps dell’erogazione della pensione ordinaria di inabilità concessa alla ricorrente con decorrenza dall’01.07.2006; dichiara non dovuta la somma di euro 38.995,84 richiesta dall’Inps il 22.02.2013; condanna l’Inps a restituire gli importi a tale titolo trattenuti sulla pensione di inabilità civile della ricorrente a decorrere dal marzo 2013, oltre accessori; compensa le spese del doppio grado nella misura di ¼ ponendo i restanti ¾ a carico dell’Inps.
Avv. Emanuela Foligno
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