Una circolare della Cassa Forense fornisce chiarimenti sul cumulo gratuito dei contributi previsti per la pensione per gli avvocati

La circolare n. 2/2017 emanata dalla Cassa Forense ha fornito maggiori indicazioni sul cumulo gratuito dei contributi per la pensione per gli avvocati.
Il cumulo gratuito è stato previsto dall’ultima legge di bilancio per andare prima in pensione.
Sul tema interviene la Cassa Forense fornendo le necessarie indicazioni agli iscritti in relazione al c.d. “cumulo” dei periodi assicurativi non coincidenti.
Questo è stato esteso dal 1 ° gennaio 2017, anche alle Casse professionali (articolo 1, commi 239 e 241, L. 228/2012, come modificato dalla L. 232/2016).
In merito alle pensioni per gli avvocati, la circolare fa seguito alle determinazioni che l’INPS ha adottato nella sua precedente circolare n. 140 del 12/10/2017.

Ebbene, la Cassa chiarisce che è prevista la possibilità per gli avvocati di cumulare gratuitamente i contributi presenti in Cassa Forense con quelli accreditati nelle gestioni INPS e in altre casse dei liberi professionisti.

Ciò ai fini del perfezionamento dei requisiti della pensione anticipata e di vecchiaia, così come per la pensione d’inabilità e ai superstiti.
È bene ricordare che il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia possa essere richiesto anche se l’iscritto abbia maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate. Ciò nonostante, la facoltà può essere esercitata solo se l’avvocato richiedente non sia già titolare di una pensione diretta presso una delle gestioni coinvolte nel cumulo.
In questo modo, si andrebbe a perfezionare il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia solo in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti riguardanti le gestioni interessate all’esercizio della facoltà.

Cosa accade, dunque, nelle pensioni per gli avvocati?

Se il legale cumula contributi di Cassa Forense con quelli INPS, la quota di pensione di competenza della Cassa sarà erogata solo se in possesso di 20 anni di contribuzione complessivi. Inoltre, questi andranno calcolati a decorrere dal compimento dell’età di 68 anni fino al 31/12/2018, 69 anni dal 1/1/2019 al 31/12/2020 e 70 dal 1/1/2021.
La quota di pensione di vecchiaia in cumulo a carico di Cassa Forense decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti previsti.
O, in alternativa, su richiesta dell’interessato, a quello nel quale è stata presentata la domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti.
Si ricorda comunque che la decorrenza della quota di pensione non potrà essere anteriore al 1° febbraio 2017.
Ancora, il richiedente il cumulo dovrà mantenere l’iscrizione all’Albo e continuare a contribuire con le aliquote ordinarie, come iscritto Cassa, fino al perfezionamento dei requisiti. E questo indipendentemente dalla eventuale liquidazione della quota di acconto da parte dell’INPS.

Cosa avviene con la pensione anticipata?

In questo caso, il cumulo potrà essere richiesto qualora l’iscritto abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate. Questo, però, a patto che non sia già titolare pensione diretta presso una delle gestioni interessata.
Il lavoratore, tra tutte le gestioni previdenziali, dovrà possedere almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva. Questi diventano 41 anni e 10 mesi per le donne. Questi saranno relativi a periodi non coincidenti (da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi di legge).
Soltanto alla presenza di tali requisiti, la pensione anticipata in regime di cumulo, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Tale tipologia di pensione in cumulo non richiederà la cancellazione dagli Albi professionali Forensi.

Come si determina la quota di trattamento pensionistico a carico di Cassa Forense?

Questa potrà essere determinata in rapporto ai periodi di iscrizione e contribuzione maturati.
Per il calcolo, invece, si farà uso del sistema retributivo. Ma questo solo per coloro che, tramite il cumulo, raggiungano l’anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal 2021 in poi). Per tutti gli altri, si utilizzerà il calcolo con il sistema contributivo.
Quanto alla conversione dei periodi di iscrizione ai fini del cumulo per l’INPS si rinvia a quanto previsto dalla circolare dell’Istituto n. 140/2017.
Infine, nella Circolare riguardante le pensioni per gli avvocati, si specifica che per l’iter procedurale delle domande di pensione mediante cumulo e il pagamento dei trattamenti pensionistici, vi è una apposita convenzione.
Questa verrà stipulata con l’INPS, che conserverà la funzione di Ente liquidatore.
Tutte le domande di pensione mediante cumulo già pervenute, saranno istruite dagli uffici dell’Ente e trasmesse all’INPS per il seguito di competenza, salvo rinuncia dell’interessato.
 
 
 
 
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