A seguito della pronuncia della Cassazione sulle pensioni di invalidità, l’Inps abbandona il principio di cassa per la liquidazione degli arretrati
Con il messaggio n. 3098/2017 l’Inps interviene sulle pensioni di invalidità e, nello specifico, sul tema degli arretrati per le prestazioni di invalidità civile. Con le nuove regole infatti, si dirà addio al principio di cassa per la liquidazione degli arretrati relativi alle prestazioni di invalidità civile e soggetti a tassazione separata.
Per quel che concerne la verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la normativa vigente prevede che: “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente”.
Sempre su questo tema è intervenuta la Circolare 126/2010 che ha inserito una distinzione tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile. Per la prima tipologia di prestazione la circolare precisa che, nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, si applica il criterio di competenza.
Per quel che concerne le prestazioni di invalidità civile, invece, in mancanza di diversa previsione di legge si è stabilito che, per la determinazione del limite reddituale, si debbano considerare tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti.
Su tale interpretazione sfavorevole si era anche pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12796/2005, la quale stabiliva in merito alle pensioni di invalidità civile che, in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, per la determinazione del limite reddituale “devono essere considerati anche gli arretrati purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge, non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
In seguito a tale sentenza è giunto l’intervento adeguatore dell’Inps, che ha stabilito come, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile, gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza a prescindere dall’anno di competenza.
Ne consegue che le sedi, per dare corretta applicazione di questa disposizione dovranno, in fase di acquisizione dei redditi, ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.
Per quanto riguarda le istanze precedentemente presentate e respinte per applicazione del criterio di cassa che, invece, secondo l’orientamento accolto sarebbero dovute essere accettate, l’Inps ha precisato che la Sede dovrà accogliere le domande di riesame eventualmente pendenti per la domanda respinta.
La prestazione dovrà essere riconosciuta in autotutela in caso di domanda respinta per la quale penda ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta. Nel caso, invece, in cui il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione in seguito alla trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.
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