Il negoziante è tenuto a prestare la garanzia anche in caso di mancanza del documento fiscale
L’articolo 1470 del codice civile stabilisce che la vendita è un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Il contratto può essere stipulato in vari modi senza la necessità di una scrittura, salvo nei casi in cui questa sia espressamente prevista dalla legge, come ad esempio la vendita immobiliare.
In base all’articolo 1490 del codice civile poi il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Pertanto se da un lato per far valere tale garanzia è necessario dimostrare che il bene in questione sia stato comprato proprio dal suo negozio e non da altri, dall’altro tale dimostrazione non richiede necessariamente l’esibizione dello scontrino, che è un documento puramente fiscale e non una prova di acquisto.
I mezzi probatori per dimostrare l’acquisto presso un determinato negoziante possono essere molteplici. La testimonianza di un amico presente al momento dell’acquisto, ad esempio, è ammessa purché il valore del contratto ecceda la somma di 2,58 euro, anche se l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre tale limite, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (articolo 2721 del codice civile).
In assenza di testimoni possono valere anche le ricevute del bancomat o delle carte di credito, che forniscono prova della qualità delle parti, natura del contratto e oggetto di vendita. Se l’acquisto è dimostrato il negoziante quindi non può rifiutarsi di prestare la garanzia, anche in mancanza dello scontrino. Tale obbligo, in base all’articolo 132 del Codice del Consumo, ha validità due anni per i consumatori privati e dodici mesi per i professionisti che acquistano il bene per la propria attività con fattura.
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